PROPOSTA DI REPUBBLICA FUTURA PER INCENTIVARE INTERVENTI EDILIZI RIVOLTI ALLA SOSTENIBILITA' - Assestamento di Bilancio Giugno 2020


ART. 3 TER - AGGIUNTIVO
(Incentivi per interventi edilizi sull’esistente, per la riqualificazione e il risparmio energetico)

1. Al fine di utilizzare correttamente le risorse che saranno reperite ai sensi dell’articolo 3, destinandole ad interventi che possano avere un ritorno superiore al costo del debito, sono finanziati tramite il “Fondo Straordinario a sostegno del rilancio dell’economia” di cui all’articolo 18 del Decreto Legge n.91/2020, gli interventi di cui ai commi successivi.

2.  Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2021, relative ad interventi di riqualificazione energetica di unità immobiliari provviste di concessione o autorizzazione edilizia e di allibramento catastale aggiornato è riconosciuta una detrazione d’imposta per una quota pari al 110 per cento degli importi a carico del soggetto che pone in essere gli interventi descritti di seguito, fino ad una spesa massima complessiva di 100.000,00 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

3.  Gli incentivi di cui al presente articolo, sono riferiti esclusivamente alle persone fisiche o giuridiche proprietarie dell’immobile oggetto d’intervento, ai titolari di contratto di locazione finanziaria o ai soci di cooperative di abitazione ed afferiscono ad immobili adibiti ad abitazione principale o a sede principale dell’attività.

4.     Gli interventi incentivabili ai sensi del comma 2 sono i seguenti:
a) sostituzione dei serramenti per chiusure trasparenti esterne in volumi riscaldati, cassonetti isolati per avvolgibili, controtelai e isolanti;
b) opere di coibentazione di pareti, coperture e solai esistenti se costituiscono chiusura di volumi riscaldati verso l'esterno e verso volumi non riscaldati;
c) sostituzione di generatore termico con nuovo generatore di calore a condensazione ad aria o ad acqua;
d) installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o ad integrazione dell'impianto per la climatizzazione invernale esistente;
e) installazione di pompe di calore a sostituzione integrale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
f) sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione integrata da pompa di calore dedicata alla sola produzione di acqua calda sanitaria (in seguito ACS);
g) sostituzione di scalda acqua elettrico con pompa di calore dedicata alla sola produzione di ACS;
h) installazione di impianti fotovoltaici che non beneficino di altre forme di incentivazione.
i) interventi  sulle  parti  comuni   degli   edifici   per   la sostituzione degli impianti di  climatizzazione  invernale  esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A  di  prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

5. Ai fini dell'accesso alla detrazione, i requisiti tecnici e prestazionali relativi agli interventi di cui al comma 2 sono indicati all’Allegato “B” del decreto delegato n.51/2017 e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno  due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione  energetica (A.P.E), di cui alla Legge n.48/2014, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

6. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2021, relative ad interventi edilizi per all’adozione di misure per la riduzione del rischio sismico con particolare riguardo all’esecuzione di opere sulle parti strutturali di immobili provvisti di concessione edilizia è riconosciuta una detrazione d’imposta per una quota pari al 110 per cento degli importi a carico del soggetto fino ad una spesa massima complessiva di 100.000,00 euro (ad eccezione della successiva lettera c). Le somme complessivamente detraibili, per ciascuna unità immobiliare sono stabilite nella seguente misura:
a) fino ad un massimo di euro 5.000,00 a periodo d’imposta, a partire dal periodo di imposta di riferimento, per un massimo di dieci periodi, per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica compreso fra il 50% ed il 70% dell’adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell’articolo 7 della Legge n.5/2011;
b) fino ad un massimo di euro 10.000,00 a periodo d’imposta, a partire dal periodo di imposta di riferimento, per un massimo di dieci periodi, per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica superiore al 70% dell’adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell’articolo 7 della Legge n.5/2011;
c) fino ad un massimo di euro 10.000,00 a periodo d’imposta, a partire dal periodo di imposta di riferimento, per un massimo di quindici periodi, per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica corrispondente all’adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell’articolo 7 della Legge n.5/2011.

7. Gli interventi per l’adozione delle misure per la riduzione del rischio sismico di cui al comma 6 devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici o intere unità strutturali. Se riguardano i centri storici devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, le detrazioni spettano solo per le spese riguardanti la parte esistente, in quanto l’ampliamento, dal punto di vista strutturale, si configura come una “nuova costruzione”.

8. Le detrazioni di cui ai commi 2 e 4 sono subordinate al rilascio dell’autorizzazione strutturale ed al collaudo strutturale di cui agli articoli 10 e 16 della Legge n.5/2011.

9. Le detrazioni di cui al comma 4, lettera c), spettano anche in caso di demolizione e ricostruzione dell’intero fabbricato.

10.  Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento dell’importo a carico dei soggetti, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, semprechè l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 2.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 14, per gli interventi di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

12. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione   amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

13. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 10.

14. Con Regolamento del Congresso di Stato, nelle forme di cui all’articolo 13 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184, sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste per l’ottenimento degli incentivi di cui al presente articolo tenendo conto di quanto previsto al comma successivo.
 
15. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati nel presente articolo possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione:
a)      per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti giuridici;
b)      per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti giuridici, fermo restando che il credito di imposta può essere utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione e che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può esserne richiesto il rimborso.