EMENDAMENTI CITTADINANZA ATTIVA SU SVILUPPO ECONOMICO - bilancio 2014

Emendamento aggiuntivo di un articolo - ART. 62 bis
(Servizio per la Promozione di Nuove Imprese)


“La Camera di Commercio è tenuta ad attivare il Servizio per la Promozione di Nuove Imprese rivolto ai non occupati.
Il Servizio per la Promozione di nuove imprese identifica i settori suscettibili di nuove iniziative imprenditoriali nel campo del commercio, del turismo, dell’artigianato, dell’agricoltura, dell’industria e dei servizi, organizza la formazione specifica in collaborazione con le imprese presenti in territorio, promuove le nuove imprese e le sostiene negli iter burocratici e autorizzativi preliminari e fino al consolidamento delle attività.”


Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Ter
(Agenzia per lo Sviluppo)


1. È dato mandato al Governo di predisporre entro 2 mesi dall’entrata in vigore della presente legge una modifica al Decreto Delegato 6 marzo 2012 n.19 “Agenzia per gli investimenti diretti esteri di San Marino” (San Marino Agency for foreign direct investments) che stabilisca:
  1. la natura mista pubblico/privata, con maggioranza pubblica, dell’assetto societario dell’Agenzia;
  2. uno staff operativo fisso reclutato tramite concorso pubblico che preveda fra i requisiti la conoscenza dell'inglese, dell'informatica e del web, nonché la disponibilità a viaggiare per la maggior parte dell'anno; e un Direttore a contratto di lavoro speciale, retribuito con uno stipendio composto da una quota fissa e una quota variabile, fino a un massimo del 100% della quota fissa, legata al numero di investitori portati in Repubblica e all'ammontare e qualità degli investimenti effettuati.
  3. un budget annuale fissato per legge;
  4. l’autonomia gestionale dell’Agenzia;
  5. la valutazione annuale dei risultati svolta dall’Assemblea dei Soci;
  6. l’abrogazione di quanto previsto dall’art.3, dall’ultimo comma dell’art.5, e dall’art.6 del Decreto Delegato 19/2012 allo scopo di eliminare ogni controllo politico sull’operato dell’Agenzia.
  7. le modalità e la tempistica della fusione dell’Agenzia per gli Investimenti Diretti Esteri di San Marino e la Camera di Commercio.”






Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Quater
(Sportello Unico per le Imprese)


  1. E’ istituito lo Sportello Unico per le Imprese.
  2. Allo Sportello Unico per le Imprese possono rivolgersi tutti i possessori di Codice Operatore Economico per i rapporti di qualunque tipo fra questi e la Pubblica Amministrazione.
  3. Lo Sportello Unico per le Imprese dovrà predisporre un sito Internet in cui dovrà essere messa a disposizione, previa registrazione dell’impresa richiedente, almeno:
  1. tutta la documentazione e la modulistica necessaria per procedere all’apertura di un’impresa;
  2. tutti i contratti di lavoro in vigore in Repubblica,
  3. la normativa rilevante per l’impresa, con particolare riguardo a quella in materia societaria, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di ottenimento delle licenze, di procedimento e documentazione amministrativa, nonché quella in materia tributaria e di registro;
  4. una serie di Frequenty Asked Questions che sappiano orientare l’impresa, specie quella di nuova costituzione, e facilitarne la nascita e la prosecuzione dell’attività;
  5. un indirizzo di posta elettronica e un servizio di chat con cui l’impresa possa mettersi in contatto con l’Amministrazione per avere informazioni;
  6. una specifica area riservata, accessibile tramite credenziali certificate fornite agli operatori, che consenta di gestire direttamente on-line, potendone verificare lo stato di avanzamento, tutti i principali adempimenti utili per procedere all’apertura di un’impresa ed alla relativa gestione o ampliamento
  1. Lo Sportello Unico, qualora non sia possibile effettuare on-line gli adempimenti necessari, dovrà provvedere direttamente per conto dell’impresa ad espletare tutte le procedure necessarie per ottemperare alle richieste previste dalle leggi in vigore.
  2. Apposito Decreto Delegato, da emanarsi entro 2 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, disciplinerà l’organizzazione e le forme di comunicazione fra lo Sportello Unico e le imprese, le modalità di interazione fra lo Sportello Unico e gli Uffici della Pubblica Amministrazione nonché le disposizioni circa il pagamento dei servizi forniti.
  3. Lo Stesso Decreto Delegato disciplinerà l’organico dello Sportello Unico e i requisiti dei dipendenti, che dovranno essere allo scopo selezionati tramite interpello interno.


Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Quinques
(Della residenza per motivi economici)


  1. A tutti coloro che intendano avviare una attività economica nella Repubblica di San Marino viene concessa la "residenza per motivi economici", sulla base dei criteri di cui ai successivi commi e fintanto che permangano le condizioni che hanno giustificato il primo rilascio.
  2. Nel caso di avvio di una attività economica, la residenza è concessa al socio di maggioranza, persona fisica, di una società oppure all'imprenditore individuale che diventi titolare di licenza. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, all'atto della concessione della licenza o del codice operatore economico, comunica all'Ufficio di Stato Civile il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto per l'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici.
  3. La “residenza per motivi economici” viene concessa ai soggetti di cui al comma 2 in relazione alle nuove attività economiche nel momento in cui effettuino l'assunzione di almeno 2 lavoratori dipendenti sammarinesi o residenti ovvero, in caso di assunzione di più di 2 lavoratori, nel caso almeno il 50% di esse siano sammarinesi o residenti. Al venire meno di tali requisiti e proporzioni, anche con riferimento ad eventuali successivi incrementi occupazionali, la “residenza per motivi economici” è revocata.
  4. La medesima concessione di cui al comma precedente si dà ai soggetti di cui al comma 2 relativamente ad una attività economica già esistente qualora effettuino un incremento occupazionale di almeno 2 lavoratori dipendenti sammarinesi o residenti ovvero, in caso di incremento occupazionale di più di 2 lavoratori, nel caso che almeno il 50% di tale incremento sia costituito da lavoratori sammarinesi o residenti. Al venire meno di tali requisiti e proporzioni, anche con riferimento ad eventuali successivi incrementi occupazionali, la “residenza per motivi economici” è revocata.
  5. Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione di "residenza per motivi economici", ed in particolare qualora l'attività economica non venga più esercitata ovvero qualora i lavoratori scendano sotto le soglie di cui ai 2 commi precedenti, nonché qualora si verifichi una causa di sospensione della licenza a norma della legislazione vigente, al beneficiario vengono concessi 60 giorni di tempo per rientrare nei parametri di cui ai commi che precedono, dopo di che la residenza per motivi economici sarà revocata d'ufficio.
  6. Qualora la “residenza per motivi economici” venga revocata con provvedimento del Congresso di Stato, ovvero per fallimento o bancarotta fraudolenta ovvero in presenza di debiti con l'Eccellentissima Camera superiori ad € 10.000, i soggetti di cui al comma 2, nonché i loro parenti e affini di primo grado qualora esercitino attività economica sostanzialmente equivalente, non potranno più richiedere la “residenza per motivi economici”
  7. La residenza per motivi economici è concessa, oltre che al soggetto di cui al comma 2, anche al coniuge non legalmente separato e ai figli a carico. Qualora i figli siano maggiorenni, si intendono a carico i figli che siano ancora studenti, fino ad un limite massimo di età di 25 anni.
  8. La residenza per motivi economici non dà titolo all'accesso gratuito alle prestazioni sociali ed ai servizi pubblici erogati dalla Repubblica di San Marino. Chi chieda di ottenere la residenza di cui al presente articolo dovrà produrre, all'atto della richiesta, anche copia di una polizza sottoscritta presso un'agenzia assicurativa autorizzata ai sensi della legge 165/2005, a copertura dei costi derivanti da prestazioni sanitarie, assistenziali, nonchè contro malattie e infortuni.
  9. Il residente per motivi economici può acquistare un immobile o sottoscrivere un contratto d'affitto subito dopo aver ottenuto la residenza. La medesima facoltà si applica anche ai familiari di cui al comma 5 solo dopo un periodo di 5 anni di residenza. Nel caso si verifichi la revoca della residenza per motivi economici ai sensi del comma 5, l’immobile eventualmente acquistato potrà essere goduto ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 8 della legge n.118/2010.
  10. Il residente per motivi economici non ha diritto ad accedere alle agevolazioni di cui alla legge 15 Dicembre 1994 n.110 "Testo Unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata".
  11. Per tutte le altre fattispecie, il residente per motivi economici gode degli stessi diritti degli altri soggetti titolari di residenza a norma della legge n.118/2010 "Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica"
  12. Trascorso un periodo di 10 anni, senza che si sia verificata la fattispecie di cui al comma 5 del presente articolo, il residente per motivi economici sarà equiparato al residente a norma della legge 118/2010 "Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica", e potrà godere integralmente degli stessi diritti e delle stesse facoltà.
  13. L'Ufficio di Stato Civile, con propria normativa interna, disciplinerà le modalità per la tenuta separata del registro dei residenti per motivi economici e del registro dei residenti a norma della legge 118/2010 e successive modifiche.
  14. Il numero di residenze per motivi economici concedibili ogni anno è fissato in n.30, esclusi i familiari ricongiunti.
  15. Le previsioni di cui al presente articolo potranno essere coordinate con la legislazione vigente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge tramite Decreto Delegato, che dovrà anche stabilire i settori di attività economica non strategici, per i quali la “residenza per motivi economici” non potrà essere concessa.
  16.  Le norme di cui al presente articolo avranno efficacia per le residenze per motivi economici rilasciate nell'anno 2014.




Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Sexies
(Incentivi prodotti commerciali)


  1. Al fine di incentivare le vendite e i consumi in territorio, sono individuate ogni 180 giorni con Decreto Delegato un massimo di 3 categorie merceologiche che per il successivo periodo saranno vendute in Repubblica a prezzo agevolato.
  2. Sulle categorie merceologiche individuate sarà applicato, a chi acquisterà con la Smac card, uno sconto speciale integralmente a carico dello Stato pari al 70% dell'aliquota monofase gravante sul bene venduto. Lo sconto è ricaricato dal venditore sulla Smac card dell'acquirente. Il Decreto Delegato di cui al precedente comma 1 disciplinerà gli aspetti tecnici applicativi di questo comma.
  3. Il venditore che si rifiuti di applicare lo sconto ovvero che aumenti i prezzi dei suoi beni nel corso del semestre di applicazione dell'incentivo verrà sanzionato con una multa pari al valore del bene venduto, maggiorato di 2 volte.
  4. Allo scopo di verificare il rispetto di quanto sopra disposto, il consumatore ha la possibilità di segnalare in maniera documentata eventuali violazioni alla Polizia Civile, che è tenuta a effettuare verifiche sul posto e, se del caso, ad applicare la sanzione di cui al comma precedente. Nel Decreto Delegato di cui al primo comma, saranno disciplinati gli aspetti applicatici delle disposizioni di cui al presente comma.






Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Septies
(Incentivi avviamento startup)


1. Con decreto delegato, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge saranno previste, per le nuove imprese che abbiano significativi caratteri di innovazione, tecnologia e livello di capitale umano impiegato tali da qualificarle come "start-up innovative":
a) le forme e le condizioni per l’abbattimento a € 1 del capitale sociale richiesto al momento della costituzione dell’impresa e per la ricostituzione del capitale minimo richiesto dalla vigente normativa entro 3 anni dall’avvio dell’impresa stessa;
b) procedure semplificate per il rilascio della licenza, che sarà concessa a seguito della semplice certificazione dei requisiti di onorabilità dei soci, della definizione dell’oggetto sociale e del settore contrattuale, della presentazione di un business plan e dell’indicazione della sede dell’attività;
c) tempistiche accelerate per il rilascio della licenza, che dovrà essere concessa o motivatamente negata entro 14 giorni dal momento della richiesta;
d) forme di aiuto economico per l’affitto o l’acquisto, anche in locazione finanziaria, della sede dell’attività di impresa;
e) abbattimenti per un massimo di 6 anni, per la parte a carico dell’impresa, dei contributi previdenziali e degli oneri sociali sui dipendenti assunti;
f) le forme, le condizioni e le modalità di accesso a finanziamenti agevolati e ad eventuali contributi miranti a incentivare la crescita, gli investimenti e lo sviluppo delle imprese;
g) le forme di incentivazione speciali e ulteriori qualora l’impresa sia costituita, anche in forma cooperativa, da lavoratori disoccupati che stiano percependo ammortizzatori sociali, o sia attiva in settori strategici ed eco-compatibili, o sia costituita da giovani di età inferiore ai 35 anni o da donne.
h) le forme di garanzia per lo Stato a tutela dei crediti e dei debiti da esso vantati nei confronti di tali imprese.


Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Octies
(Incubatore di impresa per startup)


  1. Le imprese che abbiano significativi caratteri di innovazione, tecnologia e livello di capitale umano impiegato tali da qualificarle come "start-up innovative", possono essere ubicate in un "incubatore d’impresa", attraverso la stipula di un contratto di comodato gratuito a tempo determinato.
  2. Oltre all’utilizzo degli ambienti, nell’incubatore di impresa saranno resi disponibili altri servizi per la gestione aziendale, quali servizi di consulenza legale, servizi di telecomunicazione e servizi di sostegno alla redazione del business plan, alle ricerche di mercato, al marketing e allo sviluppo del prodotto o del servizio.
  3. Gli operatori possono beneficiare della sede congiunta, a titolo gratuito, fino ad un massimo di 3 anni, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 3 anni per attività di particolare interesse.
  4. Con apposito Decreto Delegato, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definite nel dettaglio:
  • le modalità e le caratteristiche di qualificazione delle "start-up innovative" di cui al comma 1;
  • le tipologie, l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi di cui al comma 2 offerti nell’incubatore d’impresa;
  • le norme alle quali gli operatori economici ivi ubicati dovranno attenersi, compresi i termini per la locazione o l'acquisto della sede alla scadenza del periodo di comodato gratuito, il contributo al pagamento dei servizi offerti e la sospensione della licenza qualora tali norme non vengano rispettate.
  1. Alle licenze ubicate nell’incubatore d’impresa, in deroga momentanea all'art.10, commi 3 e 5, della legge n.47/2006, viene concessa la possibilità di sospendere i tempi del versamento obbligatorio del capitale sociale per un periodo massimo di 3 anni.
  2. Gli immobili da qualificare a incubatore d’impresa, potranno essere di proprietà dello stato oppure di privati. Per gli immobili di proprietà privata, sarà emesso un bando pubblico da parte della Pubblica Amministrazione al fine di permettere ai privati interessati di avanzare la candidatura dei propri immobili a incubatore d’impresa. Per ogni immobile candidato, di proprietà pubblica o privata, dovranno essere indicati dagli uffici competenti sia l'idoneità generale che il numero massimo di licenze potranno essere ospitate.
  3. Il Decreto Delegato di cui al quarto comma disciplinerà altresì modalità e condizioni di partecipazione al bando di cui al comma precedente di quegli immobili privati candidati a divenire incubatori d’impresa, senza alcuna spesa a carico dello Stato.


Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Novies
(Servizi di telecomunicazione)


1. L’A.A.S.S. è tenuta a completare la propria rete in fibra ottica su tutto il territorio, integrandola anche con tecnologia su ponti radio digitali, al fine di rendere effettivo lo sviluppo di impianti a banda larga per l’attuazione dei propri servizi.
2. L’implementazione di tali impianti tecnologici può, altresì, offrire anche servizi aggiuntivi a utenti pubblici e privati, e a operatori di telecomunicazioni in territorio che ne facciano richiesta.
3. Per fare ciò si autorizza l’AASS ad integrare nel proprio oggetto sociale anche:
  • servizi di telecomunicazione verso la pubblica amministrazione, il settore pubblico allargato, nonché ad utenti privati.


Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Decies
(Appalti pubblici)


  1. Allo scopo di garantire la qualità e l’economia nell’esecuzione degli appalti pubblici di opere e servizi, la rotazione nelle assegnazioni delle gare e l’affermazione del principio della libera competizione e dell’equa ripartizione delle risorse pubbliche al più ampio numero di operatori, in attesa della revisione delle norme e dei regolamenti in materia, sono disposti in capo agli uffici pubblici competenti i seguenti obblighi:
  1. frazionare e differenziare gli appalti formulando capitolati per tipologie o modalità;
  2. impiegare anche il criterio dell’offerta a ribasso medio percentuale;
  3. ruotare le assegnazioni, escludendo dalle gare quelle imprese che, in funzione dei criteri stabiliti da regolamento inerenti la dotazione di personale e delle attrezzature, non abbiano ancora completato gli appalti in precedenza acquisiti in virtù dei parametri sopra menzionati;
  4. effettuare controlli severi ed adeguati sulla qualità e quantità delle lavorazioni e forniture oggetto dell’appalto, nonché sulla regolarità del personale impiegato;
  5. favorire l’associazione temporanea delle imprese sammarinesi per migliorare il livello qualitativo delle offerte nelle gare per gli appalti pubblici.”
  1. Con Decreto Delegato da emanare entro 2 mesi dall’entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le norme necessarie a realizzare le previsioni di cui al comma precedente




Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Undecies
(Sgravi contributivi per assunzione di sammarinesi e residenti)


  1. Le imprese potranno godere, per ogni nuovo lavoratore sammarinese o residente assunto nel 2014 a tempo indeterminato, e limitatamente al lavoratore medesimo:
  1. per 5 anni, di un abbattimento del 100% dell'aliquota di cui all'art.9, comma 1, lettera a), della legge n.73/2010,
  2. per 3 anni, di un abbattimento pari al 25% dell'aliquota a carico del datore di lavoro per il finanziamento del sistema previdenziale, fermo restando la copertura di tale abbattimento tramite contribuzione figurativa.
  1. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai lavoratori sammarinesi o residenti assunti nel 2014 a tempo determinato ma con contratto di almeno 12 mesi, fermo restando che la durata massima dei benefici di cui ai punti a) e b) precedente è pari alla durata del contratto di lavoro sottoscritto.
  2. A parziale copertura dei minori contributi introitati sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo, per l'impresa che richieda l'accesso ai benefici di cui ai commi precedenti l’aliquota contributiva a suo carico da destinare al finanziamento della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali di cui all’art. 9 della legge 73/2010 e successive modifiche è elevata al 5% per ogni nuovo lavoratore non assunto dalle liste di avviamento al Lavoro, limitatamente all’anno 2014.


Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Duodecies
(Contrattazione di 2° livello)


1. Per l’anno 2014 è istituito uno sgravio contributivo della quota a carico dell'azienda sugli aumenti retributivi concessi a seguito di contrattazione aziendale o per gruppi di aziende, limitatamente alla parte di aumenti retributivi superiori a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro.
2. Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti aziendali o per gruppi di aziende devono prevedere erogazioni correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
3. Con apposito Decreto Delegato, da emanarsi entro il 28 Febbraio 2014, dovranno essere regolamentate le modalità di richiesta e di accesso allo sgravio contributivo, che potrà arrivare fino al 100% della quota a carico dell'azienda di cui al comma 1.
4. Gli aumenti retributivi erogati a seguito di contrattazione aziendale o per gruppi di aziende sulla base dei parametri di cui al comma 2, per la parte superiore rispetto agli aumenti previsti nei contratti collettivi di lavoro, non sono assoggettati ad imposizione fiscale.


Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Ter Decies
(Incentivi all'autoimprenditorialità di lavoratori)


  1. Nell'anno 2014, i lavoratori dipendenti che intendano avviare una attività di impresa possono richiedere la costituzione di un codice operatore economico a condizione che costituiscano una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società cooperativa.
  2. Per la fattispecie di cui al comma 1 si applicheranno, per 2 anni, condizioni di costituzione agevolate, con particolare riferimento all'importo del capitale sociale da versare, alle agevolazioni per l'affitto o l'acquisto della sede ed agli sgravi contributivi per il personale assunto. Con Decreto Delegato da emanarsi entro il 30 Aprile 2014 saranno disciplinate più nel dettaglio queste agevolazioni.
  3. All'articolo 4 della Legge 28 aprile 1999, n. 53 viene aggiunto il seguente comma:
    “7 La presentazione dei documenti di cui al comma 4, lettere b), c), d), e), g), i) del presente articolo, può essere omessa per i primi due anni dalla data di rilascio della licenza individuale, purché la stessa non riguardi attività in qualsiasi modo aperte al pubblico. La presentazione dei documenti di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, può essere omessa per i primi due anni dalla data di rilascio della licenza individuale, purché il soggetto richiedente non sia un pubblico dipendente.
  4. Trascorsi due anni dall'utilizzazione dei benefici di cui ai precedenti commi, il lavoratore dipendente dovrà decidere se continuare l'attività di impresa avviata oppure se continuare a svolgere la propria occupazione, e nel primo caso gli si applicheranno tutte le norme generalmente previste per le attività di impresa.




Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Quater Decies
(Uso cannabis a fini terapeutici)


1. Con Decreto Delegato, da emanarsi entro il 30 Giugno 2014, saranno disciplinate le modalità, i limiti e le condizioni dell'utilizzo della cannabis e di altre sostanze da definire, per la riduzione degli effetti negativi di talune patologie cliniche.
  1. Tale utilizzo potrà avvenire in ambito ospedaliero o dei centri per la salute, oppure tramite la creazione di un centro ad hoc, e gli eventuali pazienti non sammarinesi che siano in cura con tale sostanza potranno accedere al permesso di soggiorno per motivi di salute di cui alla legge 118/2010 e successive modifiche.




Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Quindecies
(Corsi di formazione)


1. A partire dal 1° febbraio 2014 l'Ufficio del Lavoro, in collaborazione col Centro di Formazione Professionale, dovrà realizzare appositi corsi di formazione in lingua inglese e in informatica di base, differenziati per livello di preparazione dell'utente..
2. Con apposita circolare dell'Ufficio del Lavoro saranno definiti in concreto gli aspetti specifici di tali corsi.
3. Dovranno frequentare i Corsi di Formazione di cui al comma 1:
- i beneficiari dell'Indennità Economica Speciale e dell'Indennità di Disoccupazione, nonché degli ammortizzatori sociali di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 73/2010, che dovranno tutti partecipare effettivamente a tali corsi e sostenere alla fine del percorso formativo una verifica sulle competenze acquisite, con successivo attestato.
- i soggetti che non godano di forme di sostegno al reddito, ai quali sarà anche riconosciuto, oltre all'attestato di cui al comma precedente, un contributo economico per ogni ora di presenza al corso formativo effettivamente svolta pari ad un quinto della retribuzione oraria media del settore industria.
- i pubblici dipendenti segnalati, dal Dirigente del comparto di riferimento, come soggetti che necessitano di tali Corsi di Formazione per esplicitare al meglio la mansione assegnatoli.
4. L'Ufficio del Lavoro, sempre in collaborazione col Centro di Formazione Professionale, dovrà attivare per il 2014 altri corsi formativi legati alle esigenze e alle richieste delle imprese che possano formare competenze utili in tempi rapidi. Il programma di tali corsi dovrà essere definito e pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio del Lavoro entro il 28 Febbraio 2014 ed i corsi dovranno avviarsi entro i successivi 2 mesi. La partecipazione dei lavoratori di cui al comma 3 a tali corsi sarà obbligatoria per i lavoratori disoccupati di cui al comma 3, punti 1 e 3, e sarà incentivata, per i lavoratori di cui al comma 3, punto 2, attraverso l'erogazione, per ogni ora di presenza al corso formativo effettivamente svolta, di un quinto della retribuzione oraria media del settore industria.


Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Sedecies
(Incentivi attività di servizio in Centro Storico)


1. Per le società o le imprese individuali che nel 2014 avviino un'attività di servizio all'interno del Centro Storico della Repubblica di San Marino, con particolare riguardo alle attività di supporto agli studenti, si applica per un periodo massimo di 3 anni:
- un abbattimento dell'aliquota dell'imposta generale sui redditi del 70%;
- l'abbattimento dell'imposta di registro del contratto di affitto, vendita o locazione finanziaria dell'immobile sede dell'attività di impresa;
- agevolazioni sull'affitto della sede dell'attività di impresa pari al 30% del canone di locazione per il 1° anno, del 20% per il 2° anno e del 10% per il terzo anno.
2. Qualora l'attività di cui al comma precedente sia esercitata in forma societaria da giovani sammarinesi al di sotto dei 35 anni o persone iscritte alle liste di avviamento al lavoro, è inoltre data la possibilità di sospendere il versamento del capitale sociale fino ad un massimo di 3 anni.
3. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio valuterà le caratteristiche dell'attività economica e la sua corrispondenza con i requisiti di cui al comma 1, e qualora non dinieghi l'accesso ai benefici entro 30 giorni dalla richiesta, questi si intenderanno accordati.




Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Septies Decies
(Formazione all'estero)


1. È istituito il Fondo per la formazione professionale all'estero.
2. Il Fondo selezionerà, ogni anno, un massimo di 15 neolaureati da avviare alla formazione professionale presso aziende italiane o di altri Paesi. Tali aziende saranno selezionate dalla Camera di Commercio, attraverso la stipula di precisi accordi che permettano l'avvio al lavoro dei giovani selezionati e consentano al Fondo di cui al precedente comma 1 di monitorare l'attività effettivamente svolta da chi usufruisca dei benefici.
3. Coloro i quali beneficino degli accordi di cui al comma 2 precedente dovranno sottoscrivere un contratto con il Fondo di cui al comma 1, che preveda:
- da parte del Fondo il pagamento integrale della retribuzione nonché del vitto e dell'alloggio entro i limiti che il Fondo stesso individuerà,
- da parte del neolaureato l'impegno a restituire entro 5 anni i contributi ricevuti qualora, alla scadenza del periodo di formazione professionale all'estero ed entro i 3 anni successivi, decida di non ritornare a San Marino a spendere le professionalità acquisite.
4. La selezione dei neolaureati avverrà attraverso un bando pubblico aperto, e sarà basata sul voto di laurea, sull'eventuale possesso di ulteriori titoli formativi, sulle precedenti esperienze occupazionali, sull'attitudine personale e sulle competenze linguistiche possedute.
5. Con Decreto Delegato da emanare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà disciplinata la formazione della commissione d'esame di cui al comma precedente ed i criteri precisi di assegnazione dei punteggi, le modalità di governo del Fondo, i criteri per l'effettuazione delle verifiche sull'attività effettivamente svolta all'estero dai neolaureati nonché le forme di restituzione dei benefici erogati nei casi previsti dal precedente comma 3.
6. Il finanziamento del Fondo sarà a carico del Fondo Servizi Sociali, che potrà allo scopo porre in essere un aumento dei prezzi del 50% per gli utenti del servizio mensa.




Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Octies Decies
(Norme per favorire operazioni di rifinanziamento bancario)


1. All'art.82 della legge 165/2005 è aggiunto il seguente comma 4:
"4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano alle operazioni di finanziamento nelle quali il soggetto autorizzato risulti debitore di una controparte estera e per la di cui sopra operazione di finanziamento esista un contratto redatto secondo gli standards internazionali".
2. All'art.87 della legge 165/2005 è aggiunto il seguente comma 3:
"3. I beni materiali ed immateriali posti a garanzia/pegno su operazioni di finanziamento nelle quali il soggetto autorizzato risulti debitore di una controparte estera e per la di cui sopra operazione di finanziamento esista un contratto redatto secondo gli standards internazionali vengono segregati e destinati all'escussione da parte del creditore"
3. All'art.92 della legge 165/2005 è aggiunto il seguente comma 5:
"5. non sono considerati parti dell'attivo i beni materiali ed immateriali segregati come da precedente articolo 87 comma 3 per il controvalore necessario ad estinguere il debito nei confronti della controparte alla quale erano stati in precedenza concessi a garanzia/pegno"
4. All'art.95 della legge 165/2005 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
"3 bis. i beni materiali ed immateriali segregati come da precedente articolo 87 comma 2, per il controvalore necessario ad estinguere il debito nei confronti della controparte alla quale erano stati in precedenza concessi a garanzia/pegno, sono trasferiti alla controparte creditrice"




Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Noviesdecies
(Sgravi sulle assunzioni di personale di prima occupazione)


“Le assunzioni di personale di prima occupazione iscritto alle liste di collocamento da almeno ventiquattro mesi e che in quest’arco di tempo non abbia rifiutato proposte di lavoro, beneficiano degli stessi sgravi contributivi accordati alle assunzioni di personale disoccupato o in mobilità.”