Emendamento
aggiuntivo di un articolo - ART. 62 bis
(Servizio per la Promozione di Nuove Imprese)
“La Camera di Commercio è tenuta ad attivare il Servizio per la Promozione di Nuove Imprese rivolto ai non occupati.
Il Servizio per la Promozione di nuove imprese identifica i settori suscettibili di nuove iniziative imprenditoriali nel campo del commercio, del turismo, dell’artigianato, dell’agricoltura, dell’industria e dei servizi, organizza la formazione specifica in collaborazione con le imprese presenti in territorio, promuove le nuove imprese e le sostiene negli iter burocratici e autorizzativi preliminari e fino al consolidamento delle attività.”
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Ter
(Agenzia per lo Sviluppo)
1. È dato mandato al Governo di predisporre entro 2 mesi dall’entrata in vigore della presente legge una modifica al Decreto Delegato 6 marzo 2012 n.19 “Agenzia per gli investimenti diretti esteri di San Marino” (San Marino Agency for foreign direct investments) che stabilisca:
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Quater
(Sportello Unico per le Imprese)
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Quinques
(Della residenza per motivi economici)
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Sexies
(Incentivi prodotti commerciali)
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Septies
(Incentivi avviamento startup)
1. Con decreto delegato, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge saranno previste, per le nuove imprese che abbiano significativi caratteri di innovazione, tecnologia e livello di capitale umano impiegato tali da qualificarle come "start-up innovative":
a) le forme e le condizioni per l’abbattimento a € 1 del capitale sociale richiesto al momento della costituzione dell’impresa e per la ricostituzione del capitale minimo richiesto dalla vigente normativa entro 3 anni dall’avvio dell’impresa stessa;
b) procedure semplificate per il rilascio della licenza, che sarà concessa a seguito della semplice certificazione dei requisiti di onorabilità dei soci, della definizione dell’oggetto sociale e del settore contrattuale, della presentazione di un business plan e dell’indicazione della sede dell’attività;
c) tempistiche accelerate per il rilascio della licenza, che dovrà essere concessa o motivatamente negata entro 14 giorni dal momento della richiesta;
d) forme di aiuto economico per l’affitto o l’acquisto, anche in locazione finanziaria, della sede dell’attività di impresa;
e) abbattimenti per un massimo di 6 anni, per la parte a carico dell’impresa, dei contributi previdenziali e degli oneri sociali sui dipendenti assunti;
f) le forme, le condizioni e le modalità di accesso a finanziamenti agevolati e ad eventuali contributi miranti a incentivare la crescita, gli investimenti e lo sviluppo delle imprese;
g) le forme di incentivazione speciali e ulteriori qualora l’impresa sia costituita, anche in forma cooperativa, da lavoratori disoccupati che stiano percependo ammortizzatori sociali, o sia attiva in settori strategici ed eco-compatibili, o sia costituita da giovani di età inferiore ai 35 anni o da donne.
h) le forme di garanzia per lo Stato a tutela dei crediti e dei debiti da esso vantati nei confronti di tali imprese.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Octies
(Incubatore di impresa per startup)
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Novies
(Servizi di telecomunicazione)
1. L’A.A.S.S. è tenuta a completare la propria rete in fibra ottica su tutto il territorio, integrandola anche con tecnologia su ponti radio digitali, al fine di rendere effettivo lo sviluppo di impianti a banda larga per l’attuazione dei propri servizi.
2. L’implementazione di tali impianti tecnologici può, altresì, offrire anche servizi aggiuntivi a utenti pubblici e privati, e a operatori di telecomunicazioni in territorio che ne facciano richiesta.
3. Per fare ciò si autorizza l’AASS ad integrare nel proprio oggetto sociale anche:
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Decies
(Appalti pubblici)
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Undecies
(Sgravi contributivi per assunzione di sammarinesi e residenti)
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Duodecies
(Contrattazione di 2° livello)
1. Per l’anno 2014 è istituito uno sgravio contributivo della quota a carico dell'azienda sugli aumenti retributivi concessi a seguito di contrattazione aziendale o per gruppi di aziende, limitatamente alla parte di aumenti retributivi superiori a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro.
2. Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti aziendali o per gruppi di aziende devono prevedere erogazioni correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
3. Con apposito Decreto Delegato, da emanarsi entro il 28 Febbraio 2014, dovranno essere regolamentate le modalità di richiesta e di accesso allo sgravio contributivo, che potrà arrivare fino al 100% della quota a carico dell'azienda di cui al comma 1.
4. Gli aumenti retributivi erogati a seguito di contrattazione aziendale o per gruppi di aziende sulla base dei parametri di cui al comma 2, per la parte superiore rispetto agli aumenti previsti nei contratti collettivi di lavoro, non sono assoggettati ad imposizione fiscale.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Ter Decies
(Incentivi all'autoimprenditorialità di lavoratori)
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Quater Decies
(Uso cannabis a fini terapeutici)
1. Con Decreto Delegato, da emanarsi entro il 30 Giugno 2014, saranno disciplinate le modalità, i limiti e le condizioni dell'utilizzo della cannabis e di altre sostanze da definire, per la riduzione degli effetti negativi di talune patologie cliniche.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Quindecies
(Corsi di formazione)
1. A partire dal 1° febbraio 2014 l'Ufficio del Lavoro, in collaborazione col Centro di Formazione Professionale, dovrà realizzare appositi corsi di formazione in lingua inglese e in informatica di base, differenziati per livello di preparazione dell'utente..
2. Con apposita circolare dell'Ufficio del Lavoro saranno definiti in concreto gli aspetti specifici di tali corsi.
3. Dovranno frequentare i Corsi di Formazione di cui al comma 1:
- i beneficiari dell'Indennità Economica Speciale e dell'Indennità di Disoccupazione, nonché degli ammortizzatori sociali di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 73/2010, che dovranno tutti partecipare effettivamente a tali corsi e sostenere alla fine del percorso formativo una verifica sulle competenze acquisite, con successivo attestato.
- i soggetti che non godano di forme di sostegno al reddito, ai quali sarà anche riconosciuto, oltre all'attestato di cui al comma precedente, un contributo economico per ogni ora di presenza al corso formativo effettivamente svolta pari ad un quinto della retribuzione oraria media del settore industria.
- i pubblici dipendenti segnalati, dal Dirigente del comparto di riferimento, come soggetti che necessitano di tali Corsi di Formazione per esplicitare al meglio la mansione assegnatoli.
4. L'Ufficio del Lavoro, sempre in collaborazione col Centro di Formazione Professionale, dovrà attivare per il 2014 altri corsi formativi legati alle esigenze e alle richieste delle imprese che possano formare competenze utili in tempi rapidi. Il programma di tali corsi dovrà essere definito e pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio del Lavoro entro il 28 Febbraio 2014 ed i corsi dovranno avviarsi entro i successivi 2 mesi. La partecipazione dei lavoratori di cui al comma 3 a tali corsi sarà obbligatoria per i lavoratori disoccupati di cui al comma 3, punti 1 e 3, e sarà incentivata, per i lavoratori di cui al comma 3, punto 2, attraverso l'erogazione, per ogni ora di presenza al corso formativo effettivamente svolta, di un quinto della retribuzione oraria media del settore industria.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Sedecies
(Incentivi attività di servizio in Centro Storico)
1. Per le società o le imprese individuali che nel 2014 avviino un'attività di servizio all'interno del Centro Storico della Repubblica di San Marino, con particolare riguardo alle attività di supporto agli studenti, si applica per un periodo massimo di 3 anni:
- un abbattimento dell'aliquota dell'imposta generale sui redditi del 70%;
- l'abbattimento dell'imposta di registro del contratto di affitto, vendita o locazione finanziaria dell'immobile sede dell'attività di impresa;
- agevolazioni sull'affitto della sede dell'attività di impresa pari al 30% del canone di locazione per il 1° anno, del 20% per il 2° anno e del 10% per il terzo anno.
2. Qualora l'attività di cui al comma precedente sia esercitata in forma societaria da giovani sammarinesi al di sotto dei 35 anni o persone iscritte alle liste di avviamento al lavoro, è inoltre data la possibilità di sospendere il versamento del capitale sociale fino ad un massimo di 3 anni.
3. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio valuterà le caratteristiche dell'attività economica e la sua corrispondenza con i requisiti di cui al comma 1, e qualora non dinieghi l'accesso ai benefici entro 30 giorni dalla richiesta, questi si intenderanno accordati.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Septies Decies
(Formazione all'estero)
1. È istituito il Fondo per la formazione professionale all'estero.
2. Il Fondo selezionerà, ogni anno, un massimo di 15 neolaureati da avviare alla formazione professionale presso aziende italiane o di altri Paesi. Tali aziende saranno selezionate dalla Camera di Commercio, attraverso la stipula di precisi accordi che permettano l'avvio al lavoro dei giovani selezionati e consentano al Fondo di cui al precedente comma 1 di monitorare l'attività effettivamente svolta da chi usufruisca dei benefici.
3. Coloro i quali beneficino degli accordi di cui al comma 2 precedente dovranno sottoscrivere un contratto con il Fondo di cui al comma 1, che preveda:
- da parte del Fondo il pagamento integrale della retribuzione nonché del vitto e dell'alloggio entro i limiti che il Fondo stesso individuerà,
- da parte del neolaureato l'impegno a restituire entro 5 anni i contributi ricevuti qualora, alla scadenza del periodo di formazione professionale all'estero ed entro i 3 anni successivi, decida di non ritornare a San Marino a spendere le professionalità acquisite.
4. La selezione dei neolaureati avverrà attraverso un bando pubblico aperto, e sarà basata sul voto di laurea, sull'eventuale possesso di ulteriori titoli formativi, sulle precedenti esperienze occupazionali, sull'attitudine personale e sulle competenze linguistiche possedute.
5. Con Decreto Delegato da emanare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà disciplinata la formazione della commissione d'esame di cui al comma precedente ed i criteri precisi di assegnazione dei punteggi, le modalità di governo del Fondo, i criteri per l'effettuazione delle verifiche sull'attività effettivamente svolta all'estero dai neolaureati nonché le forme di restituzione dei benefici erogati nei casi previsti dal precedente comma 3.
6. Il finanziamento del Fondo sarà a carico del Fondo Servizi Sociali, che potrà allo scopo porre in essere un aumento dei prezzi del 50% per gli utenti del servizio mensa.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Octies Decies
(Norme per favorire operazioni di rifinanziamento bancario)
1. All'art.82 della legge 165/2005 è aggiunto il seguente comma 4:
"4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano alle operazioni di finanziamento nelle quali il soggetto autorizzato risulti debitore di una controparte estera e per la di cui sopra operazione di finanziamento esista un contratto redatto secondo gli standards internazionali".
2. All'art.87 della legge 165/2005 è aggiunto il seguente comma 3:
"3. I beni materiali ed immateriali posti a garanzia/pegno su operazioni di finanziamento nelle quali il soggetto autorizzato risulti debitore di una controparte estera e per la di cui sopra operazione di finanziamento esista un contratto redatto secondo gli standards internazionali vengono segregati e destinati all'escussione da parte del creditore"
3. All'art.92 della legge 165/2005 è aggiunto il seguente comma 5:
"5. non sono considerati parti dell'attivo i beni materiali ed immateriali segregati come da precedente articolo 87 comma 3 per il controvalore necessario ad estinguere il debito nei confronti della controparte alla quale erano stati in precedenza concessi a garanzia/pegno"
4. All'art.95 della legge 165/2005 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
"3 bis. i beni materiali ed immateriali segregati come da precedente articolo 87 comma 2, per il controvalore necessario ad estinguere il debito nei confronti della controparte alla quale erano stati in precedenza concessi a garanzia/pegno, sono trasferiti alla controparte creditrice"
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Noviesdecies
(Sgravi sulle assunzioni di personale di prima occupazione)
“Le assunzioni di personale di prima occupazione iscritto alle liste di collocamento da almeno ventiquattro mesi e che in quest’arco di tempo non abbia rifiutato proposte di lavoro, beneficiano degli stessi sgravi contributivi accordati alle assunzioni di personale disoccupato o in mobilità.”
(Servizio per la Promozione di Nuove Imprese)
“La Camera di Commercio è tenuta ad attivare il Servizio per la Promozione di Nuove Imprese rivolto ai non occupati.
Il Servizio per la Promozione di nuove imprese identifica i settori suscettibili di nuove iniziative imprenditoriali nel campo del commercio, del turismo, dell’artigianato, dell’agricoltura, dell’industria e dei servizi, organizza la formazione specifica in collaborazione con le imprese presenti in territorio, promuove le nuove imprese e le sostiene negli iter burocratici e autorizzativi preliminari e fino al consolidamento delle attività.”
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Ter
(Agenzia per lo Sviluppo)
1. È dato mandato al Governo di predisporre entro 2 mesi dall’entrata in vigore della presente legge una modifica al Decreto Delegato 6 marzo 2012 n.19 “Agenzia per gli investimenti diretti esteri di San Marino” (San Marino Agency for foreign direct investments) che stabilisca:
-
la natura mista
pubblico/privata, con maggioranza pubblica, dell’assetto
societario dell’Agenzia;
-
uno
staff operativo fisso reclutato
tramite concorso pubblico che preveda fra i requisiti la conoscenza
dell'inglese, dell'informatica e del web, nonché la disponibilità
a viaggiare per la maggior parte dell'anno; e un Direttore a
contratto di lavoro speciale, retribuito con uno stipendio composto
da una quota fissa e una quota variabile, fino a un massimo del
100% della quota fissa, legata al numero di investitori portati in
Repubblica e all'ammontare e qualità degli investimenti effettuati.
-
un budget annuale
fissato per legge;
-
l’autonomia
gestionale dell’Agenzia;
-
la valutazione
annuale dei risultati svolta dall’Assemblea dei Soci;
-
l’abrogazione
di quanto previsto dall’art.3, dall’ultimo comma dell’art.5, e
dall’art.6 del Decreto Delegato 19/2012 allo scopo di eliminare
ogni controllo politico sull’operato dell’Agenzia.
-
le modalità e la
tempistica della fusione dell’Agenzia per gli Investimenti Diretti
Esteri di San Marino e la Camera di Commercio.”
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Quater
(Sportello Unico per le Imprese)
-
E’ istituito lo
Sportello Unico per le Imprese.
-
Allo Sportello
Unico per le Imprese possono rivolgersi tutti i possessori di Codice
Operatore Economico per i rapporti di qualunque tipo fra questi e la
Pubblica Amministrazione.
-
Lo Sportello Unico
per le Imprese dovrà predisporre un sito Internet in cui dovrà
essere messa a disposizione, previa registrazione dell’impresa
richiedente, almeno:
-
tutta la
documentazione e la modulistica necessaria per procedere
all’apertura di un’impresa;
-
tutti i contratti
di lavoro in vigore in Repubblica,
-
la normativa
rilevante per l’impresa, con particolare riguardo a quella in
materia societaria, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di
ottenimento delle licenze, di procedimento e documentazione
amministrativa, nonché quella in materia tributaria e di registro;
-
una serie di
Frequenty Asked Questions che sappiano orientare l’impresa, specie
quella di nuova costituzione, e facilitarne la nascita e la
prosecuzione dell’attività;
-
un indirizzo di
posta elettronica e un servizio di chat con cui l’impresa possa
mettersi in contatto con l’Amministrazione per avere informazioni;
-
una specifica area
riservata, accessibile tramite credenziali certificate fornite agli
operatori, che consenta di gestire direttamente on-line, potendone
verificare lo stato di avanzamento, tutti i principali adempimenti
utili per procedere all’apertura di un’impresa ed alla relativa
gestione o ampliamento
-
Lo Sportello Unico,
qualora non sia possibile effettuare on-line gli adempimenti
necessari, dovrà provvedere direttamente per conto dell’impresa
ad espletare tutte le procedure necessarie per ottemperare alle
richieste previste dalle leggi in vigore.
-
Apposito Decreto
Delegato, da emanarsi entro 2 mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, disciplinerà l’organizzazione e le forme di
comunicazione fra lo Sportello Unico e le imprese, le modalità di
interazione fra lo Sportello Unico e gli Uffici della Pubblica
Amministrazione nonché le disposizioni circa il pagamento dei
servizi forniti.
-
Lo Stesso Decreto
Delegato disciplinerà l’organico dello Sportello Unico e i
requisiti dei dipendenti, che dovranno essere allo scopo selezionati
tramite interpello interno.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Quinques
(Della residenza per motivi economici)
-
A
tutti coloro che intendano avviare una attività economica nella
Repubblica di San Marino viene concessa la "residenza per
motivi economici", sulla base dei criteri di cui ai successivi
commi e fintanto che permangano le condizioni che hanno giustificato
il primo rilascio.
-
Nel
caso di avvio di una attività economica, la residenza è concessa
al socio di maggioranza, persona fisica, di una società oppure
all'imprenditore individuale che diventi titolare di licenza.
L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, all'atto della
concessione della licenza o del codice operatore economico, comunica
all'Ufficio di Stato Civile il nominativo ed i dati anagrafici del
soggetto per l'iscrizione nel registro dei residenti per motivi
economici.
-
La
“residenza per motivi economici” viene concessa ai soggetti di
cui al comma 2 in relazione alle nuove attività economiche nel
momento in cui effettuino l'assunzione di almeno 2 lavoratori
dipendenti sammarinesi o residenti ovvero, in caso di assunzione di
più di 2 lavoratori, nel caso almeno il 50% di esse siano
sammarinesi o residenti. Al venire meno di tali requisiti e
proporzioni, anche con riferimento ad eventuali successivi
incrementi occupazionali, la “residenza per motivi economici” è
revocata.
-
La
medesima concessione di cui al comma precedente si dà ai soggetti
di cui al comma 2 relativamente ad una attività economica già
esistente qualora effettuino un incremento occupazionale di almeno 2
lavoratori dipendenti sammarinesi o residenti ovvero, in caso di
incremento occupazionale di più di 2 lavoratori, nel caso che
almeno il 50% di tale incremento sia costituito da lavoratori
sammarinesi o residenti. Al venire meno di tali requisiti e
proporzioni, anche con riferimento ad eventuali successivi
incrementi occupazionali, la “residenza per motivi economici” è
revocata.
-
Qualora
vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione di
"residenza per motivi economici", ed in particolare
qualora l'attività economica non venga più esercitata ovvero
qualora i lavoratori scendano sotto le soglie di cui ai 2 commi
precedenti, nonché qualora si verifichi una causa di sospensione
della licenza a norma della legislazione vigente, al beneficiario
vengono concessi 60 giorni di tempo per rientrare nei parametri di
cui ai commi che precedono, dopo di che la residenza per motivi
economici sarà revocata d'ufficio.
-
Qualora
la “residenza per motivi economici” venga revocata con
provvedimento del Congresso di Stato, ovvero per fallimento o
bancarotta fraudolenta ovvero in presenza di debiti con
l'Eccellentissima Camera superiori ad € 10.000, i soggetti di cui
al comma 2, nonché i loro parenti e affini di primo grado qualora
esercitino attività economica sostanzialmente equivalente, non
potranno più richiedere la “residenza per motivi economici”
-
La
residenza per motivi economici è concessa, oltre che al soggetto di
cui al comma 2, anche al coniuge non legalmente separato e ai figli
a carico. Qualora i figli siano maggiorenni, si intendono a carico i
figli che siano ancora studenti, fino ad un limite massimo di età
di 25 anni.
-
La
residenza per motivi economici non dà titolo all'accesso gratuito
alle prestazioni sociali ed ai servizi pubblici erogati dalla
Repubblica di San Marino. Chi chieda di ottenere la residenza di cui
al presente articolo dovrà produrre, all'atto della richiesta,
anche copia di una polizza sottoscritta presso un'agenzia
assicurativa autorizzata ai sensi della legge 165/2005, a copertura
dei costi derivanti da prestazioni sanitarie, assistenziali, nonchè
contro malattie e infortuni.
-
Il
residente per motivi economici può acquistare un immobile o
sottoscrivere un contratto d'affitto subito dopo aver ottenuto la
residenza. La medesima facoltà si applica anche ai familiari di cui
al comma 5 solo dopo un periodo di 5 anni di residenza. Nel caso si
verifichi la revoca della residenza per motivi economici ai sensi
del comma 5, l’immobile eventualmente acquistato potrà essere
goduto ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 8 della legge
n.118/2010.
-
Il
residente per motivi economici non ha diritto ad accedere alle
agevolazioni di cui alla legge 15 Dicembre 1994 n.110 "Testo
Unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia
sovvenzionata".
-
Per
tutte le altre fattispecie, il residente per motivi economici gode
degli stessi diritti degli altri soggetti titolari di residenza a
norma della legge n.118/2010 "Legge sull'ingresso e la
permanenza degli stranieri in Repubblica"
-
Trascorso
un periodo di 10 anni, senza che si sia verificata la fattispecie di
cui al comma 5 del presente articolo, il residente per motivi
economici sarà equiparato al residente a norma della legge 118/2010
"Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in
Repubblica", e potrà godere integralmente degli stessi diritti
e delle stesse facoltà.
-
L'Ufficio
di Stato Civile, con propria normativa interna, disciplinerà le
modalità per la tenuta separata del registro dei residenti per
motivi economici e del registro dei residenti a norma della legge
118/2010 e successive modifiche.
-
Il
numero di residenze per motivi economici concedibili ogni anno è
fissato in n.30, esclusi i familiari ricongiunti.
-
Le
previsioni di cui al presente articolo potranno essere coordinate
con la legislazione vigente entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge tramite Decreto Delegato, che dovrà anche
stabilire i settori di attività economica non strategici, per i
quali la “residenza per motivi economici” non potrà essere
concessa.
- Le norme di cui al presente articolo avranno efficacia per le residenze per motivi economici rilasciate nell'anno 2014.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Sexies
(Incentivi prodotti commerciali)
-
Al
fine di incentivare le vendite e i consumi in territorio, sono
individuate ogni 180 giorni con Decreto Delegato un massimo di 3
categorie merceologiche che per il successivo periodo saranno
vendute in Repubblica a prezzo agevolato.
-
Sulle
categorie merceologiche individuate sarà applicato, a chi
acquisterà con la Smac card, uno sconto speciale integralmente a
carico dello Stato pari al 70% dell'aliquota monofase gravante sul
bene venduto. Lo sconto è ricaricato dal venditore sulla Smac card
dell'acquirente. Il Decreto Delegato di cui al precedente comma 1
disciplinerà gli aspetti tecnici applicativi di questo comma.
-
Il
venditore che si rifiuti di applicare lo sconto ovvero che aumenti i
prezzi dei suoi beni nel corso del semestre di applicazione
dell'incentivo verrà sanzionato con una multa pari al valore del
bene venduto, maggiorato di 2 volte.
-
Allo
scopo di verificare il rispetto di quanto sopra disposto, il
consumatore ha la possibilità di segnalare in maniera documentata
eventuali violazioni alla Polizia Civile, che è tenuta a effettuare
verifiche sul posto e, se del caso, ad applicare la sanzione di cui
al comma precedente. Nel Decreto Delegato di cui al primo comma,
saranno disciplinati gli aspetti applicatici delle disposizioni di
cui al presente comma.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Septies
(Incentivi avviamento startup)
1. Con decreto delegato, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge saranno previste, per le nuove imprese che abbiano significativi caratteri di innovazione, tecnologia e livello di capitale umano impiegato tali da qualificarle come "start-up innovative":
a) le forme e le condizioni per l’abbattimento a € 1 del capitale sociale richiesto al momento della costituzione dell’impresa e per la ricostituzione del capitale minimo richiesto dalla vigente normativa entro 3 anni dall’avvio dell’impresa stessa;
b) procedure semplificate per il rilascio della licenza, che sarà concessa a seguito della semplice certificazione dei requisiti di onorabilità dei soci, della definizione dell’oggetto sociale e del settore contrattuale, della presentazione di un business plan e dell’indicazione della sede dell’attività;
c) tempistiche accelerate per il rilascio della licenza, che dovrà essere concessa o motivatamente negata entro 14 giorni dal momento della richiesta;
d) forme di aiuto economico per l’affitto o l’acquisto, anche in locazione finanziaria, della sede dell’attività di impresa;
e) abbattimenti per un massimo di 6 anni, per la parte a carico dell’impresa, dei contributi previdenziali e degli oneri sociali sui dipendenti assunti;
f) le forme, le condizioni e le modalità di accesso a finanziamenti agevolati e ad eventuali contributi miranti a incentivare la crescita, gli investimenti e lo sviluppo delle imprese;
g) le forme di incentivazione speciali e ulteriori qualora l’impresa sia costituita, anche in forma cooperativa, da lavoratori disoccupati che stiano percependo ammortizzatori sociali, o sia attiva in settori strategici ed eco-compatibili, o sia costituita da giovani di età inferiore ai 35 anni o da donne.
h) le forme di garanzia per lo Stato a tutela dei crediti e dei debiti da esso vantati nei confronti di tali imprese.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Octies
(Incubatore di impresa per startup)
-
Le
imprese che abbiano significativi caratteri di innovazione,
tecnologia e livello di capitale umano impiegato tali da
qualificarle come "start-up innovative", possono essere
ubicate in un "incubatore d’impresa", attraverso la
stipula di un contratto di comodato gratuito a tempo determinato.
-
Oltre
all’utilizzo degli ambienti, nell’incubatore di impresa saranno
resi disponibili altri servizi per la gestione aziendale, quali
servizi di consulenza legale, servizi di telecomunicazione e servizi
di sostegno alla redazione del business plan, alle ricerche di
mercato, al marketing e allo sviluppo del prodotto o del servizio.
-
Gli
operatori possono beneficiare della sede congiunta, a titolo
gratuito, fino ad un massimo di 3
anni,
prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 3
anni
per attività di particolare interesse.
-
Con
apposito Decreto Delegato, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, saranno definite nel dettaglio:
-
le
modalità e le caratteristiche di qualificazione delle "start-up
innovative" di cui al comma 1;
-
le
tipologie, l'organizzazione
e le modalità di gestione dei servizi di cui al comma 2 offerti
nell’incubatore d’impresa;
-
le
norme alle quali gli operatori economici ivi ubicati dovranno
attenersi, compresi i termini per la locazione o l'acquisto della
sede alla scadenza del periodo di comodato gratuito, il contributo
al pagamento dei servizi offerti e la sospensione della licenza
qualora tali norme non vengano rispettate.
-
Alle
licenze ubicate nell’incubatore d’impresa, in deroga momentanea
all'art.10, commi 3
e
5,
della
legge n.47/2006, viene concessa la possibilità di sospendere i
tempi
del versamento obbligatorio del capitale sociale per un periodo
massimo di 3 anni.
-
Gli
immobili da qualificare a incubatore d’impresa, potranno essere di
proprietà dello stato oppure di privati. Per gli immobili di
proprietà privata, sarà emesso un bando pubblico da parte della
Pubblica Amministrazione al fine di permettere ai privati
interessati di avanzare la candidatura dei propri immobili a
incubatore d’impresa. Per ogni immobile candidato, di proprietà
pubblica o privata, dovranno essere indicati dagli uffici competenti
sia l'idoneità generale che il numero massimo di licenze potranno
essere ospitate.
-
Il
Decreto Delegato di cui al quarto comma disciplinerà altresì
modalità e condizioni di partecipazione al bando di cui al comma
precedente di quegli immobili privati candidati a divenire
incubatori d’impresa,
senza
alcuna spesa a carico dello Stato.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Novies
(Servizi di telecomunicazione)
1. L’A.A.S.S. è tenuta a completare la propria rete in fibra ottica su tutto il territorio, integrandola anche con tecnologia su ponti radio digitali, al fine di rendere effettivo lo sviluppo di impianti a banda larga per l’attuazione dei propri servizi.
2. L’implementazione di tali impianti tecnologici può, altresì, offrire anche servizi aggiuntivi a utenti pubblici e privati, e a operatori di telecomunicazioni in territorio che ne facciano richiesta.
3. Per fare ciò si autorizza l’AASS ad integrare nel proprio oggetto sociale anche:
-
servizi di telecomunicazione verso la pubblica
amministrazione, il settore pubblico allargato, nonché ad utenti
privati.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Decies
(Appalti pubblici)
-
Allo
scopo
di garantire la qualità e l’economia nell’esecuzione degli
appalti pubblici di opere e servizi, la rotazione nelle assegnazioni
delle gare e l’affermazione del principio della libera
competizione e dell’equa ripartizione delle risorse pubbliche al
più ampio numero di operatori, in attesa della revisione delle
norme e dei regolamenti in materia, sono disposti in capo agli
uffici pubblici competenti i seguenti obblighi:
-
frazionare
e differenziare gli appalti formulando
capitolati per tipologie o modalità;
-
impiegare anche il
criterio dell’offerta a ribasso medio percentuale;
-
ruotare le
assegnazioni, escludendo dalle gare quelle imprese che, in funzione
dei criteri stabiliti da regolamento inerenti la dotazione di
personale e delle attrezzature, non abbiano ancora completato gli
appalti in precedenza acquisiti in virtù dei parametri sopra
menzionati;
-
effettuare
controlli
severi ed adeguati sulla qualità e quantità delle lavorazioni e
forniture oggetto dell’appalto, nonché sulla regolarità del
personale impiegato;
-
favorire l’associazione
temporanea delle imprese sammarinesi per migliorare il livello
qualitativo delle offerte nelle gare per gli appalti pubblici.”
-
Con Decreto Delegato da emanare
entro 2 mesi dall’entrata in vigore della presente legge saranno
stabilite le norme necessarie a realizzare le previsioni di cui al
comma precedente
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Undecies
(Sgravi contributivi per assunzione di sammarinesi e residenti)
-
Le imprese potranno
godere, per ogni nuovo lavoratore sammarinese o residente assunto
nel 2014 a tempo indeterminato, e limitatamente al lavoratore
medesimo:
-
per 5 anni, di un
abbattimento del 100% dell'aliquota di cui all'art.9, comma 1,
lettera a), della legge n.73/2010,
-
per 3 anni, di un
abbattimento pari al 25% dell'aliquota a carico del datore di lavoro
per il finanziamento del sistema previdenziale, fermo restando la
copertura di tale abbattimento tramite contribuzione figurativa.
-
Le disposizioni di
cui al comma precedente si applicano ai lavoratori sammarinesi o
residenti assunti nel 2014 a tempo determinato ma con contratto di
almeno 12 mesi, fermo restando che la durata massima dei benefici di
cui ai punti a) e b) precedente è pari alla durata del contratto di
lavoro sottoscritto.
-
A parziale
copertura dei minori contributi introitati sulla base delle
disposizioni di cui al presente articolo, per l'impresa che richieda
l'accesso ai benefici di cui ai commi precedenti l’aliquota
contributiva a suo carico da destinare al finanziamento della Cassa
per gli Ammortizzatori Sociali di cui all’art. 9 della legge
73/2010 e successive modifiche è elevata al 5% per ogni nuovo
lavoratore non assunto dalle liste di avviamento al Lavoro,
limitatamente all’anno 2014.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Duodecies
(Contrattazione di 2° livello)
1. Per l’anno 2014 è istituito uno sgravio contributivo della quota a carico dell'azienda sugli aumenti retributivi concessi a seguito di contrattazione aziendale o per gruppi di aziende, limitatamente alla parte di aumenti retributivi superiori a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro.
2. Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti aziendali o per gruppi di aziende devono prevedere erogazioni correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
3. Con apposito Decreto Delegato, da emanarsi entro il 28 Febbraio 2014, dovranno essere regolamentate le modalità di richiesta e di accesso allo sgravio contributivo, che potrà arrivare fino al 100% della quota a carico dell'azienda di cui al comma 1.
4. Gli aumenti retributivi erogati a seguito di contrattazione aziendale o per gruppi di aziende sulla base dei parametri di cui al comma 2, per la parte superiore rispetto agli aumenti previsti nei contratti collettivi di lavoro, non sono assoggettati ad imposizione fiscale.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Ter Decies
(Incentivi all'autoimprenditorialità di lavoratori)
-
Nell'anno
2014, i lavoratori dipendenti che intendano avviare una attività di
impresa possono richiedere la costituzione di un codice operatore
economico a condizione che costituiscano una società a
responsabilità limitata, una società per azioni o una società
cooperativa.
-
Per
la fattispecie di cui al comma 1 si applicheranno, per 2 anni,
condizioni di costituzione agevolate, con particolare riferimento
all'importo del capitale sociale da versare, alle agevolazioni per
l'affitto o l'acquisto della sede ed agli sgravi contributivi per il
personale assunto. Con Decreto Delegato da emanarsi entro il 30
Aprile 2014 saranno disciplinate più nel dettaglio queste
agevolazioni.
-
All'articolo
4 della Legge 28 aprile 1999, n. 53 viene aggiunto il seguente
comma:
“7 La presentazione dei documenti di cui al comma 4, lettere b), c), d), e), g), i) del presente articolo, può essere omessa per i primi due anni dalla data di rilascio della licenza individuale, purché la stessa non riguardi attività in qualsiasi modo aperte al pubblico. La presentazione dei documenti di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, può essere omessa per i primi due anni dalla data di rilascio della licenza individuale, purché il soggetto richiedente non sia un pubblico dipendente.
-
Trascorsi
due anni dall'utilizzazione dei benefici di cui ai precedenti commi,
il lavoratore dipendente dovrà decidere se continuare l'attività
di impresa avviata oppure se continuare a svolgere la propria
occupazione, e nel primo caso gli si applicheranno tutte le norme
generalmente previste per le attività di impresa.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Quater Decies
(Uso cannabis a fini terapeutici)
1. Con Decreto Delegato, da emanarsi entro il 30 Giugno 2014, saranno disciplinate le modalità, i limiti e le condizioni dell'utilizzo della cannabis e di altre sostanze da definire, per la riduzione degli effetti negativi di talune patologie cliniche.
-
Tale
utilizzo potrà avvenire in ambito ospedaliero o dei centri per la
salute, oppure tramite la creazione di un centro ad hoc, e gli
eventuali pazienti non sammarinesi che siano in cura con tale
sostanza potranno accedere al permesso di soggiorno per motivi di
salute di cui alla legge 118/2010 e successive modifiche.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Quindecies
(Corsi di formazione)
1. A partire dal 1° febbraio 2014 l'Ufficio del Lavoro, in collaborazione col Centro di Formazione Professionale, dovrà realizzare appositi corsi di formazione in lingua inglese e in informatica di base, differenziati per livello di preparazione dell'utente..
2. Con apposita circolare dell'Ufficio del Lavoro saranno definiti in concreto gli aspetti specifici di tali corsi.
3. Dovranno frequentare i Corsi di Formazione di cui al comma 1:
- i beneficiari dell'Indennità Economica Speciale e dell'Indennità di Disoccupazione, nonché degli ammortizzatori sociali di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 73/2010, che dovranno tutti partecipare effettivamente a tali corsi e sostenere alla fine del percorso formativo una verifica sulle competenze acquisite, con successivo attestato.
- i soggetti che non godano di forme di sostegno al reddito, ai quali sarà anche riconosciuto, oltre all'attestato di cui al comma precedente, un contributo economico per ogni ora di presenza al corso formativo effettivamente svolta pari ad un quinto della retribuzione oraria media del settore industria.
- i pubblici dipendenti segnalati, dal Dirigente del comparto di riferimento, come soggetti che necessitano di tali Corsi di Formazione per esplicitare al meglio la mansione assegnatoli.
4. L'Ufficio del Lavoro, sempre in collaborazione col Centro di Formazione Professionale, dovrà attivare per il 2014 altri corsi formativi legati alle esigenze e alle richieste delle imprese che possano formare competenze utili in tempi rapidi. Il programma di tali corsi dovrà essere definito e pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio del Lavoro entro il 28 Febbraio 2014 ed i corsi dovranno avviarsi entro i successivi 2 mesi. La partecipazione dei lavoratori di cui al comma 3 a tali corsi sarà obbligatoria per i lavoratori disoccupati di cui al comma 3, punti 1 e 3, e sarà incentivata, per i lavoratori di cui al comma 3, punto 2, attraverso l'erogazione, per ogni ora di presenza al corso formativo effettivamente svolta, di un quinto della retribuzione oraria media del settore industria.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Sedecies
(Incentivi attività di servizio in Centro Storico)
1. Per le società o le imprese individuali che nel 2014 avviino un'attività di servizio all'interno del Centro Storico della Repubblica di San Marino, con particolare riguardo alle attività di supporto agli studenti, si applica per un periodo massimo di 3 anni:
- un abbattimento dell'aliquota dell'imposta generale sui redditi del 70%;
- l'abbattimento dell'imposta di registro del contratto di affitto, vendita o locazione finanziaria dell'immobile sede dell'attività di impresa;
- agevolazioni sull'affitto della sede dell'attività di impresa pari al 30% del canone di locazione per il 1° anno, del 20% per il 2° anno e del 10% per il terzo anno.
2. Qualora l'attività di cui al comma precedente sia esercitata in forma societaria da giovani sammarinesi al di sotto dei 35 anni o persone iscritte alle liste di avviamento al lavoro, è inoltre data la possibilità di sospendere il versamento del capitale sociale fino ad un massimo di 3 anni.
3. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio valuterà le caratteristiche dell'attività economica e la sua corrispondenza con i requisiti di cui al comma 1, e qualora non dinieghi l'accesso ai benefici entro 30 giorni dalla richiesta, questi si intenderanno accordati.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Septies Decies
(Formazione all'estero)
1. È istituito il Fondo per la formazione professionale all'estero.
2. Il Fondo selezionerà, ogni anno, un massimo di 15 neolaureati da avviare alla formazione professionale presso aziende italiane o di altri Paesi. Tali aziende saranno selezionate dalla Camera di Commercio, attraverso la stipula di precisi accordi che permettano l'avvio al lavoro dei giovani selezionati e consentano al Fondo di cui al precedente comma 1 di monitorare l'attività effettivamente svolta da chi usufruisca dei benefici.
3. Coloro i quali beneficino degli accordi di cui al comma 2 precedente dovranno sottoscrivere un contratto con il Fondo di cui al comma 1, che preveda:
- da parte del Fondo il pagamento integrale della retribuzione nonché del vitto e dell'alloggio entro i limiti che il Fondo stesso individuerà,
- da parte del neolaureato l'impegno a restituire entro 5 anni i contributi ricevuti qualora, alla scadenza del periodo di formazione professionale all'estero ed entro i 3 anni successivi, decida di non ritornare a San Marino a spendere le professionalità acquisite.
4. La selezione dei neolaureati avverrà attraverso un bando pubblico aperto, e sarà basata sul voto di laurea, sull'eventuale possesso di ulteriori titoli formativi, sulle precedenti esperienze occupazionali, sull'attitudine personale e sulle competenze linguistiche possedute.
5. Con Decreto Delegato da emanare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà disciplinata la formazione della commissione d'esame di cui al comma precedente ed i criteri precisi di assegnazione dei punteggi, le modalità di governo del Fondo, i criteri per l'effettuazione delle verifiche sull'attività effettivamente svolta all'estero dai neolaureati nonché le forme di restituzione dei benefici erogati nei casi previsti dal precedente comma 3.
6. Il finanziamento del Fondo sarà a carico del Fondo Servizi Sociali, che potrà allo scopo porre in essere un aumento dei prezzi del 50% per gli utenti del servizio mensa.
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Octies Decies
(Norme per favorire operazioni di rifinanziamento bancario)
1. All'art.82 della legge 165/2005 è aggiunto il seguente comma 4:
"4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano alle operazioni di finanziamento nelle quali il soggetto autorizzato risulti debitore di una controparte estera e per la di cui sopra operazione di finanziamento esista un contratto redatto secondo gli standards internazionali".
2. All'art.87 della legge 165/2005 è aggiunto il seguente comma 3:
"3. I beni materiali ed immateriali posti a garanzia/pegno su operazioni di finanziamento nelle quali il soggetto autorizzato risulti debitore di una controparte estera e per la di cui sopra operazione di finanziamento esista un contratto redatto secondo gli standards internazionali vengono segregati e destinati all'escussione da parte del creditore"
3. All'art.92 della legge 165/2005 è aggiunto il seguente comma 5:
"5. non sono considerati parti dell'attivo i beni materiali ed immateriali segregati come da precedente articolo 87 comma 3 per il controvalore necessario ad estinguere il debito nei confronti della controparte alla quale erano stati in precedenza concessi a garanzia/pegno"
4. All'art.95 della legge 165/2005 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
"3 bis. i beni materiali ed immateriali segregati come da precedente articolo 87 comma 2, per il controvalore necessario ad estinguere il debito nei confronti della controparte alla quale erano stati in precedenza concessi a garanzia/pegno, sono trasferiti alla controparte creditrice"
Emendamento aggiuntivo – Art. 62 Noviesdecies
(Sgravi sulle assunzioni di personale di prima occupazione)
“Le assunzioni di personale di prima occupazione iscritto alle liste di collocamento da almeno ventiquattro mesi e che in quest’arco di tempo non abbia rifiutato proposte di lavoro, beneficiano degli stessi sgravi contributivi accordati alle assunzioni di personale disoccupato o in mobilità.”