PROGETTO DI LEGGE SU LIMITI E ROTAZIONE NEGLI INCARICHI IN ORGANI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZAZIONI A RILEVANZA PUBBLICA
Pubblico questo testo, preparato da mesi. E' un progetto di legge, completo di relazione e articolato, che tratta il tema della limitazione e della rotazione negli incarichi istituzionali ed in organismi a forte rilevanza pubblica, completando il percorso della legge sulla rotazione degli incarichi in Congresso di Stato (la cosidetta "legge dei 10 anni") ed andando incontro (anche se non completamente) al quesito referendario appena depositato in materia.
Il progetto è aperto alla firma di tutti i consiglieri, per cui chi lo condivide si faccia vivo (e ovviamente proponga tutte le modifiche del caso). E' inutile presentare un progetto di legge del genere come singolo, su questi temi è essenziale trasversalismo e condivisione.
RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE “DURATA E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI IN ORGANI ISTITUZIONALI E PUBBLICI ED IN ASSOCIAZIONI ECONOMICHE E
SOCIALI”
Eccellenze,
consiglieri,
il presente
progetto di legge mira a dare continuità a quanto stabilito con la Legge Qualificata
24 febbraio 2011, n.1, “MODIFICA DEL SESTO COMMA DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE
15 DICEMBRE 2005 N.184 (LEGGE QUALIFICATA SUL CONGRESSO DI STATO)”, estendendo
il principio della rotazione e dell’avvicendamento ad altre tipologie di
incarichi e ruoli, diversi da quelli di membro del Congresso di Stato.
Si ritiene
infatti che i principi e le ragioni che hanno giustificato la presentazione del
già citato progetto di legge, e che hanno portato il Consiglio Grande e
Generale a condividerlo, siano talmente importanti, pressanti e decisivi in
questo particolare momento politico e sociale da richiedere un’estensione della
loro portata e della loro ampiezza applicativa.
La
relazione al progetto di Legge Qualificata 1/2011 riportava, tra le ragioni più
importanti a supporto di quella legge:
·
“impedire che le stesse persone, dominanti
nei propri partiti, siano identificate per troppo tempo come unici detentori
del potere ed unici referenti per la cittadinanza”;
·
“generare un meccanismo virtuoso di
formazione all'interno dei partiti, tale per cui, non potendo essere sempre la
stessa persona o le stesse poche persone a ricoprire incarichi di Governo, vi
sia una maggiore condivisione delle informazioni, una maggiore discussione dei
problemi, un maggior approfondimento interno”.
Inoltre, si sottolineava come “in una fase di cambiamento come quella che stiamo vivendo, dove nuove
attitudini, nuovi comportamenti e soprattutto la capacità di pensare a nuovi
progetti e nuove linee di sviluppo del Paese diventano assolutamente
prioritari, il rinnovamento delle persone che tali progetti devono prima
pensare e poi portare avanti rappresenta un obiettivo strategico”.
Tali motivazioni si riferivano
naturalmente al ruolo di membro del Congresso di Stato, ma possono essere
facilmente estese anche ad altri ruoli.
Pensiamo al ruolo di membro del
Consiglio Grande e Generale, depositario del potere legislativo e di indirizzo
politico sull’attività del Governo; ma ragioniamo anche sui ruoli di primo
piano, direttivi, di rappresentanza legale o comunque decisionali, in
organizzazioni economiche e sindacali, le quali concludono contratti di lavoro
a valenza “erga omnes” e con valore di legge per una vasta platea di lavoratori
e imprenditori, hanno numerosi rapporti di confronto, dialogo e mediazione con
lo Stato, interferiscono in varie maniere sulle politiche pubbliche che vengono
portate avanti, influiscono (per quanto riguarda i contratti del Pubblico
Impiego) sul bilancio dello Stato. Estendiamo infine lo sguardo a tutti i ruoli
direttivi delle Aziende Autonome di Stato e degli enti autonomi pubblici,
nonché degli enti a partecipazione pubblica che svolgono attività di grande
rilevanza economica e sistemica (si pensi ad esempio alla Banca Centrale o alla
Televisione di Stato), o alle Commissioni consigliari operative, quali ad
esempio la Commissione Affari di Giustizia o la Commissione per le Politiche
Territoriali, le cui attività hanno una diretta incidenza su singole pratiche e
singole situazioni.
Non è importante, in tutte queste
situazioni in cui si è comunque in presenza di una forma di potere, sia esso
economico, operativo, di controllo, di mediazione di interessi, di conclusione
di contratti a rilevanza generale e sistemica, che siano evitate le
problematiche evidenziate nella relazione alla Legge Qualificata n.1/2011? E più precisamente:
·
non
è importante che si eviti che le stesse persone siano identificate per troppo
tempo come gli unici detentori di quel particolare potere e quindi unici
referenti per chi con quel potere si deve interfacciare?
·
non
è importante che, all’interno delle organizzazioni o degli enti, la
circolazione delle informazioni, la condivisione delle scelte, la non
personalizzazione delle discussioni consenta di avere sempre a disposizione
un’ampia classe dirigente preparata per svolgere quei particolari ruoli e
gestire quel particolare potere?
·
non
è infine importante che vi sia la possibilità, attraverso il rinnovamento delle
persone, in questa fase di grande cambiamento del Paese, di dare spazio a nuove
idee, nuove visioni, nuovi approcci politici che, a causa dei processi di
sedimentazione nel potere che si sono sviluppati e delle loro conseguenze, non
sono in grado di emergere?
La rilevanza di tutte queste
situazioni è evidente. Ogni organo, organismo o organizzazione coinvolta in
questo progetto di legge vive in maniera maggiore una delle 3 situazioni
rispetto alle altre, ma tutte ne vivono almeno una in maniera pressante. E se
si ritiene che le problematiche generate dalla non realizzazione di quanto
sopra richiamato siano importanti, è tempo di un intervento legislativo forte
che possa imprimere un deciso cambiamento di marcia al Paese.
Il presente progetto di legge compie
scelte ben precise in merito:
·
il
ruolo di membro del Consiglio Grande e Generale può essere ricoperto per un
massimo di 15 anni, anche non consecutivi, al raggiungimento del quale occorre
una pausa pari almeno alla durata di una legislatura (art.2) NB: Si può anche aumentare a 2 legislature;
·
i
ruoli direttivi, di controllo e amministrazione, di rappresentanza legale in
organismi ed enti pubblici a particolare rilevanza quali le Aziende Autonome di
Stato e negli enti a partecipazione pubblica maggioritaria, nonchè nelle
organizzazioni economiche e sindacali, nonchè, infine, nei partiti politici,
possono essere ricoperti per un massimo di 2 mandati consecutivi, ciascuno di
durata non superiore a 5 anni, dopo il quale occorre una pausa per un tempo
pari almeno alla durata di un mandato (art. 3, 4 e 5);
·
lo
stesso principio si applica al ruolo di Presidente di Federazione Sportiva e di
membro di Commissioni consiliari non permanenti, dotate di ampio potere
decisionale e operativo, nonchè infine di membro di Commissioni di nomina
consigliare (quali ad esempio la Commissione per il Lavoro, la Commissione
Elettorale, la Commissione per l'Edilizia sovvenzionata, ecc...) (art.4);
·
qualora,
nell'ambito della stessa organizzazione, vengano ricoperti consecutivamente
ruoli diversi, ma tutti "soggetti" a rotazione, il limite viene
innalzato a 3 mandati consecutivi, ulteriormente innalzati a 4 mandati qualora
si parli di ruoli in organismi direttivi collegiali (es: Direzioni dei partiti,
Direttivi Confederali sindacali, ecc...), stante la possibile scarsità di
persone disponibili a ricoprire questi ultimi ruoli (art. 5);
·
tutti
gli enti autonomi non soggetti alla legge, coinvolti da questa modifica
legislativa, sono tenuti ad adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni
nel primo Congresso o Assemblea Generale utile, e comunque entro 2 anni al più
tardi (art.6);
Si ritiene che queste modifiche
consentano di raggiungere le finalità richiamate all'inizio di questa relazione
non solo per quanto riguarda il Congresso di Stato, su cui è già intervenuta la
già citata legge qualificata 1/2011, ma anche per tutta una serie di ruoli di
indubbia rilevanza pubblica in cui gli stessi rischi e le stesse problematiche
evidenziate per il Congresso di Stato possono ugualmente manifestarsi e per i
quali non è meno importante che siano evitate.
L'articolo 7 della legge detta infine
una norma di diverso tenore rispetto a quella che estende il principio della
rotazione, ma che è connessa ad essa. Tale norma accorcia e uniforma la durata
dei mandati in alcuni ruoli in primarie strutture di controllo strategiche per
il buon andamento dello Stato quali Banca Centrale, Agenzia di Informazione
Finanziaria, Tribunale, Forze dell'Ordine, Collegio Garante della
Costituzionalità delle Norme, Ufficio Centrale di Collegamento, Ufficio di
Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche. I mandati potranno durare al
massimo 3 anni e saranno soggetti ai principi di rotazione di cui alla presente
legge. Lo scopo è chiaro: da un lato evitare che mandati troppo lunghi vanifichino
lo spirito della presente legge e consentano, anche in presenza di una
rotazione degli incarichi, sedimentazione e accumulo eccessivo di potere, e
dall'altro consentire al Consiglio Grande e Generale, quando ad esso spettino
le nomine, di poter rivedere le proprie scelte in maniera più veloce qualora le
persone nominate si rivelino non all'altezza. Accanto a ciò, allo scopo di far
si che queste nomine così strategiche per lo Stato siano condivise da un vasto
arco parlamentare e non frutto di scelte a stretta maggioranza, che possono poi
essere fonti di polemica e attacchi che indeboliscono le istituzioni stesse, si
prevede che il Consiglio Grande e Generale, qualora ad esso spettino le nomine,
le effettui a maggioranza dei 2/3 dei presenti.
L'articolo 8, infine, consente di
conteggiare anche i mandati già effettuati all'interno del computo dei limiti
di cui alla presente legge, permettendo tuttavia a chi si trovi già in
condizioni di incompatibilità con le sue disposizioni di terminare il mandato
in corso.
Alla luce di tutto ciò, confido in un
positivo accoglimento di questa proposta di legge da parte del Consiglio Grande
e Generale.
PROGETTO DI LEGGE “DURATA
E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI IN ORGANI ISTITUZIONALI E PUBBLICI ED IN ASSOCIAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI”
Articolo 1
(Finalità)
I. La presente legge favorisce la
partecipazione, l'avvicendamento e la rotazione degli incarichi negli organi
istituzionali e pubblici nonché nelle
associazioni ed organizzazioni aventi prerogative e ruoli di particolare rilevanza pubblica e di rappresentanza di
interessi collettivi.
Articolo 2
(Rotazione dei mandati nel Consiglio Grande e
Generale)
1. Non possono essere eletti
membri del Consiglio Grande e Generale coloro che abbiano ricoperto tale
incarico, dalla loro prima nomina, per un periodo complessivamente pari o
superiore a quindici anni. I Consiglieri che maturano tale termine durante
l’esercizio di un mandato hanno facoltà di concludere il mandato in corso.
2. Coloro i quali abbiano raggiunto il
termine di cui al comma precedente non potranno essere candidati per le
successive consultazioni politiche e potranno nuovamente ricoprire il ruolo di
membro del Consiglio Grande e Generale trascorso un periodo di tempo pari
almeno alla durata di una legislatura (NB: si può aumentare a 2 legislature) dalla cessazione dell’ultimo incarico.
Articolo 3
(Rotazione dei mandati in altri incarichi)
1. Gli incarichi indicati agli articoli 4 e 5
non possono essere conferiti al medesimo soggetto per più di due mandati
consecutivi e ciascun mandato non può avere durata superiore a cinque anni.
2. Lo stesso incarico può essere nuovamente
conferito al medesimo soggetto solamente se dalla conclusione dell'ultimo
mandato sia trascorso un periodo pari alla durata prevista per il mandato stesso.
3. Uno stesso soggetto può ricoprire,
nell’ambito della stessa organizzazione o dello stesso organismo, incarichi
diversi, fra quelli compresi negli articoli 4 e 5, fino ad un massimo cumulato di
tre mandati consecutivi, ognuno di essi sempre di durata non superiore a cinque
anni, trascorsi i quali non potrà ricoprire alcun altro incarico fra quelli
sopracitati per un periodo pari alla durata prevista per un mandato.
Articolo 4
(Incarichi in enti pubblici e organi istituzionali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si
applicano agli incarichi di:
A. Presidente, membro del Consiglio di
Amministrazione o di altro organo di amministrazione comunque denominato, sindaco o revisore, Direttore
Generale o altro ruolo di direzione e controllo comunque denominato di:
I. enti pubblici ed Aziende Autonome di Stato;
II. enti e società a partecipazione pubblica maggiore
o uguale al 50%;
B. Presidente di federazione sportiva affiliata al
Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese;
C. membro di Commissioni, Comitati, Consulte e
Giunte nominate dal Consiglio Grande e Generale
o dal Congresso di Stato.
2. Le disposizioni di cui alla lettera C. del
superiore comma si applicano anche ai soggetti nominati in quanto membri del
Consiglio Grande e Generale nelle Commissioni di nomina consigliare, ad
esclusione delle Commissioni Consiliari Permanenti (NB:
è un modo per scrivere Commissione Politiche Territoriali e Commissione Affari
di Giustizia).
3. Tali disposizioni non si applicano invece a chi
faccia parte dei sopracitati organismi:
a. in qualità di dirigente o funzionario di uffici ed
enti del settore pubblico allargato, nonché di membro del Congresso di Stato,
qualora lo richieda una disposizione
normativa speciale od in ragione delle funzioni esercitate;
b. in qualità di esperto senza diritto di voto;
Articolo 5
(Incarichi in associazioni aventi particolare
rilevanza economica e sociale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si
applicano, altresì:
a.
nelle associazioni di categoria dei datori di lavoro e
negli ordini e collegi professionali, agli incarichi di:
I.
Presidente,
II.
Direttore Generale o altro ruolo di direzione o
controllo,
III. qualora previsto dai rispettivi statuti, Presidente
di settore o altro ruolo equiparabile;
b.
nelle
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, agli incarichi di:
I.
Segretario
Generale,
II. Segretario Confederale,
III. Segretario di Federazione o di Settore,
IV. comunque a qualunque altro ruolo a questi
equiparabile;
c.
all’incarico
di Segretario, o Responsabile Politico, e Presidente di partiti o movimenti
politici.
2. Per la carica di membro di organismo direttivo
collegiale, elettivo o nominato, delle organizzazioni di cui al precedente
comma, eccetto il caso in cui lo Statuto non ne preveda la qualità di membro di
diritto:
a. il limite di cui all’articolo 3, comma 1, viene
elevato a 3 mandati consecutivi
b. il limite di cui all’articolo 3, comma 3, viene
elevato a 4 mandati consecutivi.
Articolo 6
(Adeguamento degli statuti e delle norme di
organizzazione interna)
1 Le associazioni e gli enti di cui agli articoli
4 e 5 dovranno conformare i propri
statuti e disposizioni di organizzazione interna a quanto previsto dai precedenti articoli nel primo Congresso o
Assemblea Generale utile da celebrarsi nei termini previsti dalle leggi e
dalle norme interne attualmente vigenti. Dovrà comunque essere convocato entro
due anni un Congresso o un Assemblea straordinaria ad hoc qualora le leggi o le
norme interne prevedano termini superiori.
2. Le prescrizioni di cui alla presente legge non possono essere derogate dalle norme di organizzazione interna se non qualora queste
ultime prevedano una durata dei mandati più breve di 5 anni o maggiori
limitazioni.
3. Sono, altresì, fatte salve le disposizioni
speciali di legge che prevedano una durata più breve dei mandati o
limitazioni maggiori di quelle stabilite dalla presente legge.
Art 7
(Durata
degli incarichi in particolari ambiti)
1. Al fine di favorire una maggiore possibilità
di ricambio in ruoli particolarmente strategici per la Repubblica di San
Marino, gli incarichi di:
o
Presidente e
Direttore Generale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
o
Direttore
dell'Agenzia di Informazione Finanziaria;
o
Magistrato
Dirigente del Tribunale Unico;
o
Membro del
Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme;
o
Comandante
della Gendarmeria e delle Guardie di Rocca;
o
Direttore
dell'Ufficio Centrale di Collegamento;
o
Direttore
dell'Ufficio Vigilanza sulle Attività Economiche;
hanno durata triennale e sono rinnovabili coi
limiti di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della presente legge.
2. Qualora le nomine ai ruoli di cui al comma
precedente spettino al Consiglio Grande e Generale, queste verranno effettuate
a maggioranza dei 2/3 dei presenti.
3. Sono espressamente abrogate le norme di legge
in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti.
Articolo 8
(Disposizioni Transitorie)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 e 3 si
considerano anche i mandati ricoperti
ed i periodi di interruzione dall'incarico attualmente in essere e già decorsi
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I soggetti che si trovino, al momento
dell'entrata in vigore della presente legge,
in situazione contrastante con quanto previsto dai superiori articoli hanno, tuttavia, facoltà di terminare il
mandato in corso.
3. Qualora i soggetti titolari degli incarichi di
cui al comma 1 dell'articolo precedente abbiano un mandato di durata superiore
a quello ivi stabilito, in forza di leggi o atti precedenti all'entrata in
vigore della presente legge, essi hanno il diritto di terminare il loro mandato
nei termini precedentemente stabiliti.
Articolo 9
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
Articolo 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.