PROGETTO DI LEGGE SU LIMITI E ROTAZIONE NEGLI INCARICHI IN ORGANI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZAZIONI A RILEVANZA PUBBLICA

Pubblico questo testo, preparato da mesi. E' un progetto di legge, completo di relazione e articolato, che tratta il tema della limitazione e della rotazione negli incarichi istituzionali ed in organismi a forte rilevanza pubblica, completando il percorso della legge sulla rotazione degli incarichi in Congresso di Stato (la cosidetta "legge dei 10 anni") ed andando incontro (anche se non completamente) al quesito referendario appena depositato in materia.
Il progetto è aperto alla firma di tutti i consiglieri, per cui chi lo condivide si faccia vivo (e ovviamente proponga tutte le modifiche del caso). E' inutile presentare un progetto di legge del genere come singolo, su questi temi è essenziale trasversalismo e condivisione.



RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE “DURATA E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI IN ORGANI ISTITUZIONALI E PUBBLICI ED IN ASSOCIAZIONI ECONOMICHE E
SOCIALI”


Eccellenze, consiglieri,
il presente progetto di legge mira a dare continuità a quanto stabilito con la Legge Qualificata 24 febbraio 2011, n.1, “MODIFICA DEL SESTO COMMA DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 2005 N.184 (LEGGE QUALIFICATA SUL CONGRESSO DI STATO)”, estendendo il principio della rotazione e dell’avvicendamento ad altre tipologie di incarichi e ruoli, diversi da quelli di membro del Congresso di Stato.
Si ritiene infatti che i principi e le ragioni che hanno giustificato la presentazione del già citato progetto di legge, e che hanno portato il Consiglio Grande e Generale a condividerlo, siano talmente importanti, pressanti e decisivi in questo particolare momento politico e sociale da richiedere un’estensione della loro portata e della loro ampiezza applicativa.
La relazione al progetto di Legge Qualificata 1/2011 riportava, tra le ragioni più importanti a supporto di quella legge:
·           impedire che le stesse persone, dominanti nei propri partiti, siano identificate per troppo tempo come unici detentori del potere ed unici referenti per la cittadinanza”;
·           generare un meccanismo virtuoso di formazione all'interno dei partiti, tale per cui, non potendo essere sempre la stessa persona o le stesse poche persone a ricoprire incarichi di Governo, vi sia una maggiore condivisione delle informazioni, una maggiore discussione dei problemi, un maggior approfondimento interno”.
Inoltre, si sottolineava come in una fase di cambiamento come quella che stiamo vivendo, dove nuove attitudini, nuovi comportamenti e soprattutto la capacità di pensare a nuovi progetti e nuove linee di sviluppo del Paese diventano assolutamente prioritari, il rinnovamento delle persone che tali progetti devono prima pensare e poi portare avanti rappresenta un obiettivo strategico”.
Tali motivazioni si riferivano naturalmente al ruolo di membro del Congresso di Stato, ma possono essere facilmente estese anche ad altri ruoli.
Pensiamo al ruolo di membro del Consiglio Grande e Generale, depositario del potere legislativo e di indirizzo politico sull’attività del Governo; ma ragioniamo anche sui ruoli di primo piano, direttivi, di rappresentanza legale o comunque decisionali, in organizzazioni economiche e sindacali, le quali concludono contratti di lavoro a valenza “erga omnes” e con valore di legge per una vasta platea di lavoratori e imprenditori, hanno numerosi rapporti di confronto, dialogo e mediazione con lo Stato, interferiscono in varie maniere sulle politiche pubbliche che vengono portate avanti, influiscono (per quanto riguarda i contratti del Pubblico Impiego) sul bilancio dello Stato. Estendiamo infine lo sguardo a tutti i ruoli direttivi delle Aziende Autonome di Stato e degli enti autonomi pubblici, nonché degli enti a partecipazione pubblica che svolgono attività di grande rilevanza economica e sistemica (si pensi ad esempio alla Banca Centrale o alla Televisione di Stato), o alle Commissioni consigliari operative, quali ad esempio la Commissione Affari di Giustizia o la Commissione per le Politiche Territoriali, le cui attività hanno una diretta incidenza su singole pratiche e singole situazioni.
Non è importante, in tutte queste situazioni in cui si è comunque in presenza di una forma di potere, sia esso economico, operativo, di controllo, di mediazione di interessi, di conclusione di contratti a rilevanza generale e sistemica, che siano evitate le problematiche evidenziate nella relazione alla Legge Qualificata n.1/2011?  E più precisamente:
·            non è importante che si eviti che le stesse persone siano identificate per troppo tempo come gli unici detentori di quel particolare potere e quindi unici referenti per chi con quel potere si deve interfacciare?
·            non è importante che, all’interno delle organizzazioni o degli enti, la circolazione delle informazioni, la condivisione delle scelte, la non personalizzazione delle discussioni consenta di avere sempre a disposizione un’ampia classe dirigente preparata per svolgere quei particolari ruoli e gestire quel particolare potere?
·            non è infine importante che vi sia la possibilità, attraverso il rinnovamento delle persone, in questa fase di grande cambiamento del Paese, di dare spazio a nuove idee, nuove visioni, nuovi approcci politici che, a causa dei processi di sedimentazione nel potere che si sono sviluppati e delle loro conseguenze, non sono in grado di emergere?
La rilevanza di tutte queste situazioni è evidente. Ogni organo, organismo o organizzazione coinvolta in questo progetto di legge vive in maniera maggiore una delle 3 situazioni rispetto alle altre, ma tutte ne vivono almeno una in maniera pressante. E se si ritiene che le problematiche generate dalla non realizzazione di quanto sopra richiamato siano importanti, è tempo di un intervento legislativo forte che possa imprimere un deciso cambiamento di marcia al Paese.
Il presente progetto di legge compie scelte ben precise in merito:
·            il ruolo di membro del Consiglio Grande e Generale può essere ricoperto per un massimo di 15 anni, anche non consecutivi, al raggiungimento del quale occorre una pausa pari almeno alla durata di una legislatura (art.2) NB: Si può anche aumentare a 2 legislature;
·            i ruoli direttivi, di controllo e amministrazione, di rappresentanza legale in organismi ed enti pubblici a particolare rilevanza quali le Aziende Autonome di Stato e negli enti a partecipazione pubblica maggioritaria, nonchè nelle organizzazioni economiche e sindacali, nonchè, infine, nei partiti politici, possono essere ricoperti per un massimo di 2 mandati consecutivi, ciascuno di durata non superiore a 5 anni, dopo il quale occorre una pausa per un tempo pari almeno alla durata di un mandato (art. 3, 4 e 5);
·            lo stesso principio si applica al ruolo di Presidente di Federazione Sportiva e di membro di Commissioni consiliari non permanenti, dotate di ampio potere decisionale e operativo, nonchè infine di membro di Commissioni di nomina consigliare (quali ad esempio la Commissione per il Lavoro, la Commissione Elettorale, la Commissione per l'Edilizia sovvenzionata, ecc...) (art.4);
·            qualora, nell'ambito della stessa organizzazione, vengano ricoperti consecutivamente ruoli diversi, ma tutti "soggetti" a rotazione, il limite viene innalzato a 3 mandati consecutivi, ulteriormente innalzati a 4 mandati qualora si parli di ruoli in organismi direttivi collegiali (es: Direzioni dei partiti, Direttivi Confederali sindacali, ecc...), stante la possibile scarsità di persone disponibili a ricoprire questi ultimi ruoli (art. 5);
·            tutti gli enti autonomi non soggetti alla legge, coinvolti da questa modifica legislativa, sono tenuti ad adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni nel primo Congresso o Assemblea Generale utile, e comunque entro 2 anni al più tardi (art.6);
Si ritiene che queste modifiche consentano di raggiungere le finalità richiamate all'inizio di questa relazione non solo per quanto riguarda il Congresso di Stato, su cui è già intervenuta la già citata legge qualificata 1/2011, ma anche per tutta una serie di ruoli di indubbia rilevanza pubblica in cui gli stessi rischi e le stesse problematiche evidenziate per il Congresso di Stato possono ugualmente manifestarsi e per i quali non è meno importante che siano evitate.
L'articolo 7 della legge detta infine una norma di diverso tenore rispetto a quella che estende il principio della rotazione, ma che è connessa ad essa. Tale norma accorcia e uniforma la durata dei mandati in alcuni ruoli in primarie strutture di controllo strategiche per il buon andamento dello Stato quali Banca Centrale, Agenzia di Informazione Finanziaria, Tribunale, Forze dell'Ordine, Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, Ufficio Centrale di Collegamento, Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche. I mandati potranno durare al massimo 3 anni e saranno soggetti ai principi di rotazione di cui alla presente legge. Lo scopo è chiaro: da un lato evitare che mandati troppo lunghi vanifichino lo spirito della presente legge e consentano, anche in presenza di una rotazione degli incarichi, sedimentazione e accumulo eccessivo di potere, e dall'altro consentire al Consiglio Grande e Generale, quando ad esso spettino le nomine, di poter rivedere le proprie scelte in maniera più veloce qualora le persone nominate si rivelino non all'altezza. Accanto a ciò, allo scopo di far si che queste nomine così strategiche per lo Stato siano condivise da un vasto arco parlamentare e non frutto di scelte a stretta maggioranza, che possono poi essere fonti di polemica e attacchi che indeboliscono le istituzioni stesse, si prevede che il Consiglio Grande e Generale, qualora ad esso spettino le nomine, le effettui a maggioranza dei 2/3 dei presenti.
L'articolo 8, infine, consente di conteggiare anche i mandati già effettuati all'interno del computo dei limiti di cui alla presente legge, permettendo tuttavia a chi si trovi già in condizioni di incompatibilità con le sue disposizioni di terminare il mandato in corso.
Alla luce di tutto ciò, confido in un positivo accoglimento di questa proposta di legge da parte del Consiglio Grande e Generale.
                                                                                                                                

PROGETTO DI LEGGE “DURATA E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI IN ORGANI ISTITUZIONALI E PUBBLICI ED IN ASSOCIAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI”

Articolo 1
(Finalità)
I. La presente legge favorisce la partecipazione, l'avvicendamento e la rotazione degli incarichi negli organi istituzionali e pubblici nonché nelle associazioni ed organizzazioni aventi prerogative e ruoli di particolare rilevanza pubblica e di rappresentanza di interessi collettivi.

Articolo 2
(Rotazione dei mandati nel Consiglio Grande e Generale)

1.      Non possono essere eletti membri del Consiglio Grande e Generale coloro che abbiano ricoperto tale incarico, dalla loro prima nomina, per un periodo complessivamente pari o superiore a quindici anni. I Consiglieri che maturano tale termine durante l’esercizio di un mandato hanno facoltà di concludere il mandato in corso.
2.      Coloro i quali abbiano raggiunto il termine di cui al comma precedente non potranno essere candidati per le successive consultazioni politiche e potranno nuovamente ricoprire il ruolo di membro del Consiglio Grande e Generale trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata di una legislatura (NB: si può aumentare a 2 legislature) dalla cessazione dell’ultimo incarico.

Articolo 3
(Rotazione dei mandati in altri incarichi)
1.    Gli incarichi indicati agli articoli 4 e 5 non possono essere conferiti al medesimo soggetto per più di due mandati consecutivi e ciascun mandato non può avere durata superiore a cinque anni.
2.    Lo stesso incarico può essere nuovamente conferito al medesimo soggetto solamente se dalla conclusione dell'ultimo mandato sia trascorso un periodo pari alla durata prevista per il mandato stesso.
3.    Uno stesso soggetto può ricoprire, nell’ambito della stessa organizzazione o dello stesso organismo, incarichi diversi, fra quelli compresi negli articoli 4 e 5, fino ad un massimo cumulato di tre mandati consecutivi, ognuno di essi sempre di durata non superiore a cinque anni, trascorsi i quali non potrà ricoprire alcun altro incarico fra quelli sopracitati per un periodo pari alla durata prevista per un mandato.

Articolo 4
(Incarichi  in enti pubblici e organi istituzionali)
1.    Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano agli incarichi di:
A.    Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione o di altro organo di amministrazione comunque denominato, sindaco o revisore, Direttore Generale o altro ruolo di direzione e controllo comunque denominato di:
I.       enti pubblici ed Aziende Autonome di Stato;
II.    enti e società a partecipazione pubblica maggiore o uguale al 50%;
B.    Presidente di federazione sportiva affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese;
C.    membro di Commissioni, Comitati, Consulte e Giunte nominate dal Consiglio Grande e Generale  o dal Congresso di Stato.
2.    Le disposizioni di cui alla lettera C. del superiore comma si applicano anche ai soggetti nominati in quanto membri del Consiglio Grande e Generale nelle Commissioni di nomina consigliare, ad esclusione delle Commissioni Consiliari Permanenti (NB: è un modo per scrivere Commissione Politiche Territoriali e Commissione Affari di Giustizia).
3.      Tali disposizioni non si applicano invece a chi faccia parte dei sopracitati organismi:
a.      in qualità di dirigente o funzionario di uffici ed enti del settore pubblico allargato, nonché di membro del Congresso di Stato, qualora lo richieda una disposizione normativa speciale od in ragione delle funzioni esercitate;
b.      in qualità di esperto senza diritto di voto;

               Articolo 5

(Incarichi in associazioni aventi particolare rilevanza economica e sociale)
1.      Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano, altresì:
a.         nelle associazioni di categoria dei datori di lavoro e negli ordini e collegi professionali, agli incarichi di:
I.          Presidente,
II.       Direttore Generale o altro ruolo di direzione o controllo,
III. qualora previsto dai rispettivi statuti, Presidente di settore o altro ruolo equiparabile;
b.                  nelle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, agli incarichi di:
I.         Segretario Generale,
II.      Segretario Confederale,
III.   Segretario di Federazione o di Settore, 
IV.   comunque a qualunque altro ruolo a questi equiparabile;
c.         all’incarico di Segretario, o Responsabile Politico, e Presidente di partiti o movimenti politici.
2.      Per la carica di membro di organismo direttivo collegiale, elettivo o nominato, delle organizzazioni di cui al precedente comma, eccetto il caso in cui lo Statuto non ne preveda la qualità di membro di diritto:
a.       il limite di cui all’articolo 3, comma 1, viene elevato a 3 mandati consecutivi
b.      il limite di cui all’articolo 3, comma 3, viene elevato a 4 mandati consecutivi.   

Articolo 6
(Adeguamento degli statuti e delle norme di organizzazione interna)
1 Le associazioni e gli enti di cui agli articoli 4 e 5 dovranno conformare i propri statuti e disposizioni di organizzazione interna a quanto previsto dai precedenti articoli nel primo Congresso o Assemblea Generale utile da celebrarsi nei termini previsti dalle leggi e dalle norme interne attualmente vigenti. Dovrà comunque essere convocato entro due anni un Congresso o un Assemblea straordinaria ad hoc qualora le leggi o le norme interne prevedano termini superiori.
2. Le prescrizioni di cui alla presente legge non possono essere derogate dalle norme di organizzazione interna se non qualora queste ultime prevedano una durata dei mandati più breve di 5 anni o maggiori limitazioni.
3. Sono, altresì, fatte salve le disposizioni speciali di legge che prevedano una durata più breve dei mandati o limitazioni maggiori di quelle stabilite dalla presente legge.

Art 7
(Durata degli incarichi in particolari ambiti)
1. Al fine di favorire una maggiore possibilità di ricambio in ruoli particolarmente strategici per la Repubblica di San Marino, gli incarichi di:
o   Presidente e Direttore Generale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
o   Direttore dell'Agenzia di Informazione Finanziaria;
o   Magistrato Dirigente del Tribunale Unico;
o   Membro del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme;
o   Comandante della Gendarmeria e delle Guardie di Rocca;
o   Direttore dell'Ufficio Centrale di Collegamento;
o   Direttore dell'Ufficio Vigilanza sulle Attività Economiche;
hanno durata triennale e sono rinnovabili coi limiti di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della presente legge.
2. Qualora le nomine ai ruoli di cui al comma precedente spettino al Consiglio Grande e Generale, queste verranno effettuate a maggioranza dei 2/3 dei presenti.
3. Sono espressamente abrogate le norme di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 8
(Disposizioni Transitorie)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 e 3 si considerano anche i mandati ricoperti ed i periodi di interruzione dall'incarico attualmente in essere e già decorsi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I soggetti che si trovino, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in situazione contrastante con quanto previsto dai superiori articoli hanno, tuttavia, facoltà di terminare il mandato in corso.
3. Qualora i soggetti titolari degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo precedente abbiano un mandato di durata superiore a quello ivi stabilito, in forza di leggi o atti precedenti all'entrata in vigore della presente legge, essi hanno il diritto di terminare il loro mandato nei termini precedentemente stabiliti.

Articolo 9
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Articolo 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.